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Sentenza — n. 33536/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33536/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33536/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Maltese Claudio, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 11/10/2022 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 08/06/2021 del G.u.p. del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione, contestato come commessa dal 25 settembre 2012 al 10 ottobre 2012. Deduce: 1.1. Violazione di legge per la mancata declaratoria del reato per prescrizione. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente si duole della mancata declaratoria della prescrizione -pure segnalata con memoria scritta- in ragione della esclusione della recidiva contestata nell'imputazione, ma non ritenuta già dal giudice di primo grado. 1.2.

Regesto Legislator

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artt. 648 cod.pen; Sentenza — n. 33536/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod.pen. e 530 cod.proc.pen.. Vizio di motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che le emergenze istruttorie avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato, perché il fatto non costituisce reato. 1.3. Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. In questo caso si sostiene che la negazione delle circostanze attenuanti generiche si mostra troppo severa e in violazione della funzione rieducativa della pena.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato attenuazione della pena revisione della sentenza penale pentito criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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artt. 648 cod.pen
Violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALTESE CLAUDIO nato il 13/10/1961 a BERGAMO avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE DI APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio in conseguenza della prescrizione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Maltese Claudio, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 11/10/2022 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 08/06/2021 del G.u.p. del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione, contestato come commessa dal 25 settembre 2012 al 10 ottobre 2012. Deduce: 1.1. Violazione di legge per la mancata declaratoria del reato per prescrizione. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente si duole della mancata declaratoria della prescrizione -pure segnalata con memoria scritta- in ragione della esclusione della recidiva contestata nell'imputazione, ma non ritenuta già dal giudice di primo grado. 1.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod.pen. e 530 cod.proc.pen.. Vizio di motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che le emergenze istruttorie avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato, perché il fatto non costituisce reato. 1.3. Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. In questo caso si sostiene che la negazione delle circostanze attenuanti generiche si mostra troppo severa e in violazione della funzione rieducativa della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va preliminarmente rilevato che il ricorrente ha correttamente osservato che il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva contestata, così che essa non interferisce quanto al calcolo del tempo necessario alla prescrizione. 1.2. Ciò premesso, l'imputazione indica un arco temporale che va dal 25 settembre 2012 al 1° ottobre 2012 quale tempo di commissione del reato; a fronte di tale indicazione -e alla natura istantanea del reato di ricettazione- occorre prendere quale riferimento la data più favorevole per l'imputato, ossia il 25 settembre 2012.

Avendo riguardo alla pena edittale massima comminata per la ricettazione (otto anni di reclusione) e agli atti interruttivi, in applicazione degli artt. 157 e 161 cod.pen., il tempo necessario alla maturazione della prescrizione è pari a dieci anni. Da ciò discende che -in mancanza di cause di sospensione- il reato si è estinto per prescrizione il 25 settembre 2022. La sentenza della Corte di appello è stata pronunciata in data 11/10/2022, quando la prescrizione era già maturata. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere