Cassation court dismisses appeal for failure to reopen trial after acquiring requested court records during oral debate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by ImPELLIZZARI and PANTÈ against the Court of Appeal of Messina. The appellants argued that the lower court violated procedural rights by acquiring requested documents without reopening the trial, despite their defense's request. The court ruled that obtaining such documents during the oral debate does not constitute a violation of the principle of contradiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 496, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 187 cod. proc. pen.: The acquisition of documents requested by the defense during the oral debate does not require reopening the trial and does not violate the principle of contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IMPELLIZZARI LEONARDO ANDREA nato a Catania il 12/07/1989 PANTE' GIOVANNA nata a Taormina il 12/12/1977 avverso la sentenza del 24/05/2021 del CORTE DI APPELLO DI MESSINAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; udite le conclusioni del Procuratore Generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; udite le conclusioni del difensore Avv. Marcello BLANCA, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge; udite le conclusioni delle parti civili costituite, con l'Avv. Isidoro MUSUMECI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 18/02/2020 con la quale i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato agli stessi ascritto (art. 110, 635 cod. pen.). xfr 2. Innpellizzeri e Pantè, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e art. 23 d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, atteso che la Corte di appello, avendo accolto la censura articolata nel corpo del primo motivo di appello, avrebbe dovuto disporre la riapertura dell'istruttoria dibattimentale e consentire alle parti, nel rispetto del principio del contraddittorio, di interloquire sulle risultanze istruttorie.
È stata, inoltre, dedotta la violazione di norme processuali e specificamente degli art. 178 e 179 cod. proc. pen. quanto alla partecipazione del difensore al processo, oltre che la contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione nell'accogliere il primo motivo di censura dell'atto di appello senza tuttavia procedere alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. ("t tind.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. .I)motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, certamente applicabile anche al caso di specie, che la rinnovazione istruttoria in grado di appello, in quanto volta, in conformità alla nozione di istruzione dibattimentale recepita dall'art. 496, comma 1, cod. proc. pen., all'assunzione di prove orali, il cui oggetto deve essere ricompreso nelle specifiche previsioni di cui all'art. 187 cod. proc. pen., non può consistere nella sola acquisizione di certificati del casellario giudiziario e di sentenze (Sez. 2 , n. 8395 del 14/02/2023, Pascucci, Rv. 284198 - 01).
Ciò premesso, si deve osservare come la acquisizione, proprio su richiesta della difesa, di un documento, che era interesse dei ricorrenti far rientrare nel compendio posto a base della decisione, al fine di connotare compiutamente il contesto oggetto di imputazione, non integra alcuna lesione del principio del contraddittorio, pienamente esplicabile, proprio in relazione alla acquisizione documentale effettuata, nell'ambito della discussione come poi effettivamente avvenuto.
2. I ricorsi devono conseguentemente essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Intelisano Giuseppe, che si liquidano in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. utv
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Intelisano Giuseppe, che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori