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Ordinanza — n. 33465/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-grant of generic mitigating circumstances not listed in law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33465/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Said Akabouch inadmissible. The appellant argued that the General Court of First Instance failed to grant generic mitigating circumstances in their maximum extent under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that appeals against sentencing requests are strictly limited to specific grounds, excluding complaints about the non-grant of mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests are limited to specific statutory grounds, excluding complaints regarding the non-grant of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances sentencing request appeal Code of Criminal Procedure statutory grounds limitation aggravamento della pena attenuazione della pena estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Said Akabouch, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancata «concessione delle attenuanti generiche prevalenti nella massima estensione».
Art. 601, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso - il quale, ai sensi dell'art. 601, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma aggiunto dall'art.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Art. 628, terzo comma, cod. pen.
pen., applicava a Said Akabouch, per il reato di rapina pluriaggravata, la pena finale di 3 anni, un mese e 20 giorni di reclusione ed C 1.600,00 di multa, così determinata: pena base (ex art. 628, terzo comma, cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Milano, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Said Akabouch, per il reato di rapina pluriaggravata, la pena finale di 3 anni, un mese e 20 giorni di reclusione ed C 1.600,00 di multa, così determinata: pena base (ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKABOUCH SAID, nato in Marocco il 17/01/1979 avverso la sentenza del 22/06/2022 del G.u.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22/06/2022, il G.u.p. del Tribunale di Milano, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Said Akabouch, per il reato di rapina pluriaggravata, la pena finale di 3 anni, un mese e 20 giorni di reclusione ed C 1.600,00 di multa, così determinata: pena base (ex art. 628, terzo comma, cod. pen.: 7 anni di reclusione ed C 3.600,00 di multa; diminuita per le riconosciute circostanze attenuanti generiche a 4 anni e 8 mesi di reclusione ed C 2.400,00 di multa; diminuita per il rito alla pena finale sopra indicata.

2. Avverso la menzionata sentenza del G.u.p. Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Said Akabouch, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancata «concessione delle attenuanti generiche prevalenti nella massima estensione».

3. Il ricorso - il quale, ai sensi dell'art. 601, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103), deve essere trattato nelle forme "de plano" previste dal predetto comma 5-bis - è inammissibile perché è proposto per un motivo non consentito dalla legge. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017), derogando alla disciplina generale di cui all'art. 606 dello stesso codice, limita infatti il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su rìchiesta delle parti ai soli motivi che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, motivi, tassativamente indicati, tra i quali non rientra la proposta doglianza relativa alla mancata «concessione delle attenuanti generiche prevalenti nella massima estensione».

Si deve in ogni caso rilevare che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, il G.u.p. del Tribunale di Milano ha in realtà operato - conformemente alla richiesta delle parti - la diminuzione, per le circostanze attenuanti generiche, della pena base di 7 anni di reclusione ed € 3.600,00 di multa nella misura massima di un terzo di tale pena (pari a due anni e 4 mesi di reclusione ed € 1.200,00 dì multa), diminuendola, prima dell'ulteriore diminuzione per il rito, a 4 anni e 8 mesi di reclusione ed € 2.400,00 di multa.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am