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Ordinanza — n. 33464/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33464/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33464/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH KESAR, nato in India il 29/03/1972 avverso la sentenza del 13/09/2022 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 13/09/2022, la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del 09/06/2021 del Tribunale di Salerno: dichiarava non doversi procedere nei confronti di Kesar Singh in ordine al delitto di lesioni personali, perché estinto per prescrizione; confermava la condanna dello stesso Singh per il delitto di rapina aggravata (dall'essere stata la violenza o minaccia commessa da più persone riunite) in concorso; riduceva conseguentemente la pena che era stata irrogata all'imputato dal Tribunale di Salerno.

Regesto Legislator

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art. 628 c.p, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Salerno, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Kesar Singh, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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reato di pirateria della strada tentate lesioni personali gravi lesione al ginocchio rapina qualificata caso grave crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

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art. 628 c.p
pen., l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo «agli elementi strutturali del reato di cui all'art. 628 c.p.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH KESAR, nato in India il 29/03/1972 avverso la sentenza del 13/09/2022 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 13/09/2022, la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del 09/06/2021 del Tribunale di Salerno: dichiarava non doversi procedere nei confronti di Kesar Singh in ordine al delitto di lesioni personali, perché estinto per prescrizione; confermava la condanna dello stesso Singh per il delitto di rapina aggravata (dall'essere stata la violenza o minaccia commessa da più persone riunite) in concorso; riduceva conseguentemente la pena che era stata irrogata all'imputato dal Tribunale di Salerno.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Salerno, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Kesar Singh, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo «agli elementi strutturali del reato di cui all'art. 628 c.p. mancanza dell'elemento soggettivo». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al «mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 commi I e II c.p.p.». Il ricorrente lamenta altresì che la Corte d'appello di Salerno non abbia «accolto l'impedimento del difensore di fiducia», con la conseguente violazione del diritto di difesa, e rappresenta che «la pena comminata poteva essere più equilibrata tenendo conto dell'incensuratezza dell'imputato e del suo comportamento», e che le riconosciute circostanze attenuanti generiche avrebbero potuto essere ritenute prevalenti rispetto all'attribuita circostanza aggravante.

3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso - come è avvenuto nel caso di specie - sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636- 01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle