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Sentenza — n. 33462/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court judgment for omitting declaration of circular check falsity in fraud conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33462/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale requested the annulment of a Mantova Tribunal judgment convicting two individuals for fraud. The court found the lower court had failed to explicitly declare the falsity of a specific circular check used in the crime, despite acknowledging its fraudulent nature. Consequently, the Cassation Court annulled the lower judgment solely for this procedural omission without remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 537, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: In a plea-bargain judgment omitting the declaration of a document's falsity, the Court of Cassation must directly declare such falsity and annul the judgment without remittal.

Parole chiave

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omitted declaration of falsity circular check fraud plea bargain judgment procedural omission annulment Cassation direct provision falsificazione di monete riproduzione e imitazione di biglietti di banca truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 537, comma 1, lett. b) c.p.p.
pen., l'inosservanza dell'art. 537 dello stesso codice, per avere il Tribunale di Mantova, nonostante l'accertamento della falsità dell'assegno circolare n.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Mantova, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 13/12/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 13/12/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 26879 del 24/05/2018, Centrella
pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, alla quale a tali fini è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (Sez. 4, n. 26879 del 24/05/2018, Centrella, Rv.
Sez. 4, n. 5322 del 21/12/2016, Caruso
Sez. 5, n. 32166 del 07/03/2016, Zeoli
269021-01; Sez. 5, n. 32166 del 07/03/2016, Zeoli, Rv.
Sez. 4, n. 2258 del 11/12/2014, Guerriero
Sez. 2, n. 31953 del 17/07/2013, Armanetti
261773-01; Sez. 2, n. 31953 del 17/07/2013, Armanetti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: 111- MARTINO MARIO, nato a Catanzaro il 12/09/1971 BERTANI LUISELLA, nata a Brescello il 17/03/1974 Inoltre: MADONIA SALVATORE MADONIA MARIA SARA avverso la sentenza del 13/12/2021 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ANDREA VENEGONI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e che sia dichiarata la falsità dell'assegno circolare in questione; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/12/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Mantova, su richiesta congiunta del pubblico ministero e del difensore degli imputati, munito di procura speciale, applicava a Mario Martino e a Luisella Bertani la pena di nove mesi di reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di truffa in concorso. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato ai due imputati «per aver, in concorso tra loro, con artifici consistiti nel pubblicare sul sito subito.it un falso annuncio di vendita di una autovettura e raggiri consistiti nel chiedere a Madonia Salvatore e a Madonia Mariasara, interessati all'acquisto che il pagamento fosse effettuato mediante assegno circolare che la Banca degli acquirenti emetteva per un importo di C 31.000,00 su loro richiesta (assegno nr. 6077668708), nonché nel richiedere a conferma della serietà dell'intenzione di perfezionare l'acquisto, la trasmissione della fotografia dell'assegno, si procuravano l'ingiusto profitto di C 31.000,00, che ottenevano "clonando" il suddetto assegno di cui avevano la fotografia e che ponevano all'incasso presso la filiale MPS di Viadana (MN), accreditando dapprima l'importo di C 31.000,00 sul c.c. nr. 105594.02 intestato a Martino Mario e successivamente effettuando un bonifico di C 29.520,00 a favore di Bertani Luisella sul codice IBAN IT0210760105138251281151282 collegato alla carta di credito prepagata Poste Pay Evolution, intestata alla stessa, con pari danno alle persone offese, che tornate presso la loro Banca per chiedere che il titolo venisse annullato e l'importo riaccreditato sul proprio conto venivano a sapere che l'assegno era stato portato all'incasso presso altra banca».

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Mantova, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 537 dello stesso codice, per avere il Tribunale di Mantova, nonostante l'accertamento della falsità dell'assegno circolare n. 6077668708, omesso di dichiarare tale falsità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità - che il Collegio, condividendolo, intende fare proprio -, nel caso di sentenza di "patteggiamento" che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art.537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, alla quale a tali fini è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (Sez. 4, n. 26879 del 24/05/2018, Centrella, Rv. 273408-01;

Sez. 4, n. 5322 del 21/12/2016, dep. 2017, Caruso, Rv. 269021-01; Sez. 5, n. 32166 del 07/03/2016, Zeoli, Rv. 267716-01. Contra: Sez. 4, n. 2258 del 11/12/2014, dep.2015, Guerriero, Rv. 261773-01; Sez. 2, n. 31953 del 17/07/2013, Armanetti, Rv. 256844-01). Applicando tale principio al caso di specie, considerato che la sentenza impugnata implica l'accertamento della falsità dell'assegno circolare n. 6077668708, utilizzato dagli imputati per commettere il reato di truffa che è stato loro contestato, si deve procedere in questa sede a dichiarare la falsità di detto assegno circolare, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa dichiarazione della stessa falsità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa dichiarazione di falsità dell'assegno circolare n. 6077668708 utilizzato per commettere il reato contestato all'imputato,