Cassation court dismisses appeals against preventive confiscation, upholding the lower court's decision on social danger and disproportionate asset acquisition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals of four sisters and two brothers inadmissible or rejected them regarding a preventive confiscation order. The lower court confirmed the seizure of family properties based on the social danger of one brother and the disproportion between the assets' value and declared income. The court upheld this reasoning, finding the lower court's explanation sufficient and rejecting claims of apparent motivation or legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 178 cod. proc. pen.; Art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.: The Court of Cassation rejects appeals claiming apparent motivation or legal violations in preventive confiscation cases if the lower court provides a reasoned analysis linking the suspect's social danger to the disproportionate acquisition of assets by family members.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: STANZÙ GABRIELE GIACOMO, nato a Capizzi il 05/07/1960 STANZÙ NICOLA ANTONINO, nato a Capizzi il 12/07/1977 STANZÙ BENEDETTA, nata a Capizzi il 11/06/1963 STANZÙ DOMENICA, nata a Capizzi il 01/08/1965 BUTTACCIO TARDIO ELISABETTA, nata a Nicosia il 20/05/1987 CONTI MAMMANICA CARLOTTA, nata a Enna il 21/12/1976 avverso il decreto del 31/05/2022 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi di Stanzù Nicola Antonio, Stanzù Gabriele Giacomo, Stanzù Benedetta, Stanzù Domenica, Buttaccio Tardio Elisabetta e Conti Mammanica Carlotta siano dichiarati inammissibili e che i ricorsi di Stanzù Gabriele Giacomo e Stanzù Nicola Antonino siano rigettati; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 31/05/2022, la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma del decreto del 01/10/2019 del Tribunale di Caltanissetta, per quanto qui ancora interessa, confermava la confisca di prevenzione, che era stata disposta dallo stesso Tribunale, di numerosi beni immobili intestati a Gabriele Giacomo Stanzù, Nicola Antonino Stanzù, Benedetta Stanzù, Domenica Stanzù (costoro tutti germani), Elisabetta Buttaccio Tardio e Carlotta Conti Mammanica (moglie di Nicola Antonino Stanzù), sui presupposti della pericolosità sociale qualificata del proposto Gabriele Giacomo Stanzù, in quanto indiziato di appartenere all'associazione di tipo mafioso "Cosa nostra", e della sproporzione tra il valore dei predetti immobili acquistati e i redditi dichiarati e le attività economiche svolte.
2. Avverso l'indicato decreto della Corte d'appello di Caltanissetta, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri difensori:
a) con un primo atto, Gabriele Giacomo Stanzù, Nicola Antonino Stanzù, Benedetta Stanzù, Domenica Stanzù, Elisabetta Buttaccio Tardio e Carlotta Conti Mammanica;
b) con un secondo atto, Gabriele Giacomo Stanzù e Nicola Antonino Stanzù. I motivi di tali ricorsi verranno qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3. Con il primo ricorso, Gabriele Giacomo Stanzù, Nicola Antonino Stanzù, Benedetta Stanzù, Domenica Stanzù, Elisabetta Buttaccio Tardio e Carlotta Conti Mammanica deducono la violazione della legge penale «in relazione ai profili di applicabilità della confisca in una misura di prevenzione», «in relazione ai profili di applicabilità della confisca al terzo interessato» e «sotto il profilo di motivazione apparente».
4. Con il secondo ricorso, Gabriele Giacomo Stanzù e Nicola Antonino Stanzù hanno articolato tre motivi di doglianza. 4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione del combinato disposto dell'art. 178 cod. proc. pen. e dell'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen. Dop avere premesso che uno dei giudici (Salvatore A.C. Faro Faussone) che componeva il collegio dell'udienza del 18 febbraio 2022 - udienza di discussione finale, nella quale furono anche esaminati i consulenti tecnici di parte - partecipò a tale udienza da remoto, i ricorrenti deducono che, ai sensi dell'art. 83, comma 12, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con. modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen., richiamato dal menzionato comma 12, detta modalità di partecipazione all'udienza da remoto non era prevista per il giudice e che, comunque, ai sensi del comma 12-bis dello stesso decreto-legge n. 18 del 2020, la partecipazione all'udienza da remoto non era consentita per le udienze di discussione finale e nelle quali si esaminassero consulenti, con la conseguente integrazione della nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
I ricorrenti lamentano altresì il mancato rispetto, sempre nel corso dell'udienza del 18 febbraio 2022, da parte dell'ausiliario del giudice, della prescrizione di cui al settimo periodo del comma 12-bis dell'art. 83 del decreto- legge n. 18 del 2020. 4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione della legge penale «in relazione ai profili di applicabilità della confisca in una misura di prevenzione». Sotto un primo profilo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e rappresentano, a tale proposito, che la Corte d'appello di Caltanissetta, nel ritenere la pericolosità sociale qualificata del proposto Gabriele Giacomo Stanzù, in quanto indiziato di appartenere all'associazione di tipo mafioso "Cosa nostra", avrebbe illegittimamente valorizzato:
a) la condanna del proposto per il reato di omicidio di Franco Saffila, commesso il 29 settembre 1998, atteso che tale condanna aveva escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.); la sentenza di "patteggiamento", nei confronti dello stesso proposto, per il delitto di cui all'art. 418 cod. pen., commesso nel 2002, atteso che l'applicazione di misure di prevenzione ai soggetti indiziati di tale delitto è stata prevista dal legislatore solo con la legge 17 ottobre 2017, n. 161 (art. 1, comma 1, lett. a).
Sotto un secondo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Caltanissetta avrebbe omesso di accertare sia la relazione causale tra le condotte da essa poste a fondamento del giudizio di pericolosità sociale del proposto e gli incrementi patrimoniali sottoposti a confisca sia il rapporto di ragionevolezza temporale tra la stessa ritenuta pericolosità sociale e i predetti incrementi, atteso anche che, quanto a quest'ultimo aspetto, la stessa Corte d'appello avrebbe valorizzato sok) condotte tenute dal proposto nell'anno 2002 - non potendosi considerare, per le ragioni già evidenziate con il primo profilo del motivo, l'omicidio di Franco Safila - quindi posteriori all'acquisizione dei beni confiscati, i quali erano stati acquisiti, nella quasi totalità, entro l'anno 2000. 4.3.
Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione della legge penale «in relazione ai profili di applicabilità della confisca al terzo interessato» Nicola Antonino Stanzù. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Caltanissetta, con l'affermare che Nicola Antonino Stanzù sarebbe stato un «mero prestanome del fratello maggiore non avendo fornito prova della reale disponibilità di una autonoma provvista necessaria ad effettuare l'acquisto», avrebbe motivato in modo meramente apparente «la divergenza tra titolarità giuridica e disponibilità dei beni, che non può essere basata su presunzioni legali o di fatto», avendo anche trascurato di considerare sia la circostanza, di cui pure la stessa Corte d'appello dava atto, che al 31 dicembre 1995 i germani Stanzù detenevano dei titoli a risparmio per un totale di 840 milioni di lire, sia la circostanza, anch'essa riconosciuta dalla Corte d'appello, che Gabriele Giacomo Stanzù, nel 1996, gestiva un'azienda di ragguardevole superficie e con un ragguardevole numero di capi bovini, attività economica che avrebbe generato una capacità di spesa del tutto adeguata rispetto ai successivi incrementi patrimoniali, che lo stesso Gabriele Giacomo Stanzù, secondo gli schemi che sono propri delle famiglie patriarcali, aveva in parte ceduto alle sorelle, le quali avevano fornito all'altro fratello Nicola Antonino Stanzù la provvista per avviare il proprio percorso imprenditoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ricorso di Gabriele Giacomo Stanzù, Nicola Antonino Stanzù, Benedetta Stanzù, Domenica Stanzù, Elisabetta Buttaccio Tardio e Carlotta Conti Mammanica è inammissibile perché è stato proposto da un difensore che non risulta munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894-01, la quale ha anche chiarito che, in tale caso, non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza). Nel caso di specie, tale procura speciale non risulta essere stata conferita al difensore Sinhue Curcuraci.
2. Il secondo ricorso di Gabriele Giacomo Stanzù e Nicola Antonino Stanzù. 2.1. Il primo motivo non è fondato. L'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, stabilisce che, «[i]n deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario». Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modif. dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, tale disposizione continuava ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022.Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, la partecipazione da remoto del componente del collegio Salvatore A.C.
Faro Faussone all'udienza del 18 febbraio 2022 era consentita dalla legge. In ogni caso, tale partecipazione da remoto non si può ritenere avere fatto venire meno «il numero dei giudici necessario per costituire i collegi» (art. 178, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.), atteso che tale numero è stato, comunque, di tre, avendo anche il giudice Salvatore A.C. Faro Faussone concorso, sia pure da remoto, alla costituzione del collegio, con la conseguente insussistenza della dedotta nullità insanabile prevista dall'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Da ciò consegue che, esclusa la sussistenza di tale insanabile nullità, il vizio che, secondo i ricorrenti, derivava dall'avere il menzionato giudice partecipato all'udienza del 18 febbraio 2022 da remoto, avrebbe dovuto essere eccepito, a pena di decadenza, a norma dell'art. 180, commi 2 e 3, cod. proc. pen., avendo la parte assistito all'udienza, prima dello svolgimento della stessa, il che, come risulta dal relativo verbale, non fu fatto. Così come non fu tempestivamente eccepito, come risulta dallo stesso verbale, entro il termine decadenziale di cui all'art. 180, comma 2, cod. proc. pen., il mancato rispetto, da parte dell'ausiliario del giudice, della prescrizione di cui al settimo periodo del comma 12-bis dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020. 2.2.
Il secondo motivo non è fondato. 2.2.1. Quanto al suo primo profilo, si devono rammentare alcuni principi, che sono stati affermati dalla Corte di cassazione con riguardo alla nozione di "appartenenza" a un'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011. È stato in particolare affermato che: il concetto di "appartenenza" a una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez.
U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. N. 271512-01); in tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" a un'associazione mafiosa, rilevante quale condizione di applicabilità della misura, comprende anche condotte non connotate da un vincolo stabile, che si sostanzino in azioni funzionali a circoscritte esigenze associative, con esclusione delle sole situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-03); sempre in tema di misure di prevenzione, l'appartenenza a una associazione mafiosa integra un'ipotesi di pericolosità sociale qualificata anche quando la condotta del proposto, pur non riconducibile a una vera e propria partecipazione al gruppo criminale, sia apprezzabile in termini di vicinanza all'associazione tale da risultare, attraverso un contributo fattivo alle attività e allo sviluppo del sodalizio, funzionale agli interessi della stessa (Sez. 2, n. 27855 del 22/03/2019, Valenza, Rv. 277402-01).
Richiamati tali principi, il Collegio ritiene che la Corte d'appello di Caltanissetta abbia legittimamente valorizzato, al fine di ritenere l'"appartenza" del proposto Gabriele Giacomo Stanzù all'associazione di tipo mafioso "Cosa nostra", la condanna dello stesso proposto per l'omicidio di Franco Saffila, commesso il 29 settembre 1998, avendo la stessa Corte adeguatamente argomentato come, ancorché la Corte di cassazione avesse escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, per essere detto omicidio da ricondurre a motivazioni di tipo personale, il fatto che il delitto fosse stato materialmente eseguito da due killers che erano stati messi a disposizione dello Stanzù dal capo cosca Daniele Emmanuello, a sua volta determinato dal primo, comprovava lo stretto rapporto tra Gabriele Giacomo Stanzù e la famiglia mafiosa degli Emmanuello, e appariva costituire una prestazione sinallagmatica rispetto alla disponibilità che era stata dimostrata dallo Stanzù rispetto alle esigenze della famiglia mafiosa, soprattutto nel favorire la latitanza di Daniele Emmanuello (protrattasi dal 1996 al 2007), il che costituiva un evidente apporto al mantenimento in vita e al consolidamento della stessa famiglia.
Parimenti del tutto legittima risulta la valorizzazione, da parte della Corte d'appello di Caltanissetta, dell'ordinanza di custodia cautelare del 08/01/2018 del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta nei confronti dello Stanzù per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di trasferimento fraudolento di valori, aggravato ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, ordinanza sostanzialmente condivisa dal Tribunale del riesame di Caltaniessetta e che aveva anche valorizzato le dichiarazioni che erano state rese dai collaboratori di giustizia:
Massimo Carmelo Billizzi, il quale aveva indicato lo Gabriele Giacomo Stanzù come un soggetto ritenuto prezioso dal mafioso Daniele Emmanuello, sia nella gestione della latitanza di esponenti apicali della famiglia mafiosa Emmanuello sia per i contatti che lo Stanzù era in rado di tenere con esponenti mafiosi di elevato rango delle Province di Enna, Catania e Messina, contatti che erano stati anche documentati; Gianluca Gammino, che aveva confermato come lo Stanzù avesse «gestito la latitanza» di Daniele Emmanuello e come si fosse anche intestato dei terreni in Provincia di Enna per conto degli Emmanuello;
Crocifisso Smorta, il quale aveva riferito di avere incontrato una volta Daniele Emmanuello, allora latitante, in un'abitazione nella disponibilità dello Stanzù; Angelo Cavalieri, il quale aveva confermato che lo Stanzù si era occupato della latitanza di Daniele Emmanuello, come egli stesso aveva avuto modo di riscontrare negli anni 1999-2000.Alla luce di tanto, il Collegio ritiene che, anche senza considerare la sentenza di "patteggiamento" per il reato di cui all'art. 418 cod. pen., la Corte d'appello di Caltanissetta abbia adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte di cassazione che si sono richiamati sopra - e senza incorrere, quindi, nella denunciata violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 - in ordine alla pericolosità qualificata, ai sensi dello stesso art. 4, del proposto Gabriele Giacomo Stanzù. 2.2.2.
Quanto al secondo profilo del motivo, si deve anzitutto ribadire che, contrariamente a quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, per applicare la misura di prevenzione reale della confisca, non è necessario dimostrare la derivazione diretta del bene dai reati, ma è sufficiente, in presenza di una condizione di pericolosità, che sia dimostrata la sproporzione tra le risorse lecite (reddito dichiarato e attività economica) e gli acquisti effettuati, atteso che tale sproporzione individua una presunzione di illiceità dell'acquisto, la quale può essere superata solo attraverso la dimostrazione della liceità delle risorse utilizzate per lo stesso (tra le tante:
Sez. 2, n. 14346 del 13/03/2018, Barbagallo, Rv. 272376-01). Quanto alla doglianza relativa alla dedotta insussistenza di un rapporto di ragionevolezza temporale tra la ritenuta pericolosità sociale di Gabriele Giacomo Stanzù e gli incrementi patrimoniali sottoposti ad ablazione, si deve ribadire che, come è stato chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, la pericolosità sociale, oltre a essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, con la conseguenza che, con riferimento alla cosiddetta pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cosiddetta pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale e un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez.
U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01). Nel caso in esame, in coerenza con tale linea ermeneutica, la Corte d'appello ha rilevato che, all'epoca degli acquisti dei beni, che gli stessi ricorrenti indicano come effettuati «nella quasi totalità [...] entro il 2000», Gabriele Giacomo Stanzù era un soggetto pericoloso, come risultava sia dalla condanna per il menzionato delitto di omicidio di Franco Saffila del 29 settembre 1998 - la quale, come si è detto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, è stata legittimamente valorizzata dalla Corte d'appello di Caltanissetta al fine di ritenere l'"appartenza" del proposto Gabriele Giacomo Stanzù all'associazione di tipo mafioso "Cosa nostra" - sia della già ricordata ordinanza di custodia cautelare del 08/01/2018 del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta nei confronti dello Stanzù per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di trasferimento fraudolento di valori, aggravato ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991.
Il profilo di ricorso è pertanto infondato anche nella parte in cui, con esso, i ricorrenti contestano la sussistenza della correlazione temporale tra la condizione di pericolosità del proposto e l'acquisto dei beni sottoposti al vincolo della confisca. 2.3. Il terzo motivo non è fondato. Si deve anzitutto ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 2-ter, comma 13, della legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà dell'intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 39423 del 14/07/2017, Chiavazzo, non massimata, la quale ha precisato che «[v]'è un limite, dunque, all'operatività di siffatta presunzione, il cui meccanismo applicativo fa comunque salva la possibilità, per il terzo intestatario di beni, di allegare fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei a dimostrare la propria capacità economica in relazione ai beni di cui risulta titolare»;
Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222-01; Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzi, Rv. 259608-01). Ribadito tale principio, si deve rilevare come la Corte d'appello di Caltanissetta abbia puntualmente argomentato come, nel periodo corrispondente alla maggiore pericolosità sociale di Gabriele Giacomo Stanzù, dal 1996 ai primi anni duemila, questi e il fratello Nicola Antonino, all'epoca all'incirca solo ventenne, avessero effettuato acquisti immobiliari per un importo pari a circa un miliardo e mezzo di lire, del tutto sproporzionato rispetto ai redditi e alle attività economiche, oltre che del proposto, del fratello Nicola Antonino (il quale, nel 1998, aveva acquistato un fondo per il prezzo di un miliardo e cinquanta milioni di lire e, nel 1999, aveva acquistato un ulteriore fondo per il prezzo di trecento milioni di lire) e come le allegazioni difensive fossero insufficienti a dimostrare la liceità degli acquisti effettuati da Nicola Antonino Stanzù, attesa anche l'assenza di elementi idonei a dimostrare che le disponibilità da questi utilizzate per gli acquisti risalissero a un periodo precedente a quello dei comprovati rapporti del fratello Gabriele Giacomo con la famiglia mafiosa degli Emmanuello nonché l'andamento negativo delle aziende agricole dei germini Stanzù.
Si tratta di una motivazione esaustiva, la quale non può essere inquadrata come motivazione apparente, rilevante come violazione di legge, unico vizio che è deducibile con il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello nella materia delle misure di prevenzione.
3. Pertanto: i ricorsi di Gabriele Giacomo Stanzù e Nicola Antonino Stanzù devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento; i ricorsi di Benedetta Stanzù, Domenica Stanzù, Elisabetta Buttaccio Tardio e Carlotta Conti Mammanica devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di Stanzù Gabriele Giacomo e Stanzù Nicola Antonino, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissib