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Sentenza — n. 33456/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33456/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33456/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Messina confermava la condanna di Marcello Viscuso per due condotte di usura consumate ai danni, rispettivamente, di Vincenzo Marino e Antonino Ma nga na ro. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. travisamento della prova in ordine all'elemento "soggettivo" del reato di usura consumato ai danni di Vincenzo Marino: sarebbe stata omessa la valutazione del contenuto della conversazione del 27 marzo 2019 dalla quale si evincerebbe la succubanza del ricorrente rispetto al Selvaggio, reale usuraio. 2.2. Travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento "oggettivo" dell'usura ai danni di Vincenzo Marino: le sentenze di condanna ritenevano che il prestito usuraio risalisse all'estate 2017, contrariamente a quanto emergerebbe dalla testimonianza resa da Marino il 15 Aprile 2019, nel corso della quale, lo stesso aveva affermato che il prestito "risaliva all'estate scorsa".

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33456/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Invero il fatto che Viscuso abbia messo in contatto la vittima con l'usuraio, presso la cui abitazione il ricorrente ha più volte accompagnato l'offeso, ed abbia poi ricevuto la maggior parte degli interessi convenuti "per conto" del titolare, sono circostanze pienamente indicative del concorso nel reato di usura, che non sono smentite o incise dal contenuto amicale della conversazione allegata. 1.2.2. Quanto alle dichiarazioni del Marino dalla quale emergerebbe la circostanza - ritenuta erroneamente decisiva - che l'usura avrebbe una durata inferiore a quella contestata in quanto risalirebbe al 2018, il collegio rileva che l'ipotetico travisamento è stato dedotto per la prima volta in sede di legittimità in violazione del consolidato principio giurisprudenziale indicato al § 1.1.

Parole chiave

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usura truffa in materia di credito credito al consumo credito contestato contratto di mutuo sovraindebitamento

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VISCUSO MARCELLO nato a MESSINA il 08/10/1969 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo l'inammissibilità. L'Avv. Corrado Rizzo, con conclusioni scritte insisteva per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina confermava la condanna di Marcello Viscuso per due condotte di usura consumate ai danni, rispettivamente, di Vincenzo Marino e Antonino Ma nga na ro.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. travisamento della prova in ordine all'elemento "soggettivo" del reato di usura consumato ai danni di Vincenzo Marino: sarebbe stata omessa la valutazione del contenuto della conversazione del 27 marzo 2019 dalla quale si evincerebbe la succubanza del ricorrente rispetto al Selvaggio, reale usuraio. 2.2. Travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento "oggettivo" dell'usura ai danni di Vincenzo Marino: le sentenze di condanna ritenevano che il prestito usuraio risalisse all'estate 2017, contrariamente a quanto emergerebbe dalla testimonianza resa da Marino il 15 Aprile 2019, nel corso della quale, lo stesso aveva affermato che il prestito "risaliva all'estate scorsa".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. 1.1. In via preliminare il collegio ribadisce che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (tra le altre:

Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M, Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218). 1.2. Invero, nel caso in esame il ricorrente, anche con l'atto di appello, aveva rilevato la errata interpretazione sia della conversazione del 27 marzo 2019, sia delle dichiarazioni dibattimentali di Marino, prove entrambe allegate al ricorso in adempimento dell'onere di autosufficienza. 1.2.1.Quanto al contenuto della conversazione del 27 marzo 2019, che il ricorrente ritiene indicativa di una sorta di succubanza del ricorrente nei confronti dell'usuraio Selvaggio, deve ritenersi che anche dalla lettura diretta della prova allegata risulta confermata l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello (che a sua volta valida quella del Tribunale).

Invero il fatto che Viscuso abbia messo in contatto la vittima con l'usuraio, presso la cui abitazione il ricorrente ha più volte accompagnato l'offeso, ed abbia poi ricevuto la maggior parte degli interessi convenuti "per conto" del titolare, sono circostanze pienamente indicative del concorso nel reato di usura, che non sono smentite o incise dal contenuto amicale della conversazione allegata. 1.2.2. Quanto alle dichiarazioni del Marino dalla quale emergerebbe la circostanza - ritenuta erroneamente decisiva - che l'usura avrebbe una durata inferiore a quella contestata in quanto risalirebbe al 2018, il collegio rileva che l'ipotetico travisamento è stato dedotto per la prima volta in sede di legittimità in violazione del consolidato principio giurisprudenziale indicato al § 1.1.

La risalenza del rapporto usuraio al 2017 infatti, nell'atto di appello non era censurata, ma, anzi, confermata. A ciò si aggiunge che, nel corso della conversazione intercettata il 27 marzo 2019, la cui trascrizione è stata allegata, Vincenzo Marino riferiva che pagava da due anni, ovvero dal 2017, come risulta dalla contestazione del pubblico ministero. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile Manganaro Antonino che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile Manganaro Antonino che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Rom