Italian Supreme Court annuls appeal judgment for omitting written defense conclusions sent via PEC, violating right of defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment for failing to consider written defense conclusions submitted via PEC. The defense argued this omission violated the right of defense under emergency COVID-19 regulations, while the prosecution requested annulment. The court ruled that ignoring an argumentative written submission constitutes a general nullity under intermediate regime, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2022; Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Omission of evaluation of written defense conclusions sent via PEC constitutes a general nullity under intermediate regime when the submission contains autonomous argumentative content essential for the exercise of the right of defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LISERRA ANTONIO n. a S. Marco Argentano il 25/2/1963 avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 19/10/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20220 e succ. modi?.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Potenza confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 24/6/2019, aveva dichiarato il Liserra colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Aurelia Sicilia, il quale ha dedotto con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'omessa valutazione da parte della Corte territoriale delle conclusioni scritte, ritualmente trasmesse a mezzo PEC in data 12/10/2022. Il ricorrente lamenta che la Corte di merito non ha considerato ai fini della decisione le conclusioni difensive, dando atto in sentenza del mancato deposito delle stesse, sebbene l'atto fosse stato inoltrato a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale in data 12/10/2022, ore 12,09 con rilascio di ricevuta di avvenuta consegna nella casella di destinazione. Aggiunge che l'omessa valutazione dello scritto difensivo integra una nullità a regime intermedio, incidendo sull'esercizio del diritto di difesa, e comporta l'annullamento della sentenza impugnata.
3. L'eccezione difensiva è fondata e merita accoglimento. Dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, consta che il difensore del Liserra, in data 12/10/2022, ore 12,09, inviava a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale della Corte d'appello le conclusioni scritte relative al processo a carico dell'imputato, fissato per l'udienza del 19 ottobre seguente, ricevendo attestazione dell'avvenuto recapito. 3.1 Questa Corte ha affermato il principio, che il collegio condivide e fa proprio, secondo cui, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004-01; n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 282881 - 01; in senso conforme Sez. 2, 30232/23 del 16/5/2023; n. 26718/23 del 19/1/2023, non mass.). 3.2 Nella specie, le conclusioni rassegnate dal difensore contengono una argomentata confutazione delle considerazioni sviluppate dal P.g. a sostegno della reiezione del gravame sicché deve riconoscersi all'atto un contenuto concretamente esplicativo del diritto di difesa del prevenuto.
Appare, pertanto, integrata la dedotta nullità generale a regime intermedio di cui all'art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il diritto di intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, funzionale alla garanzia del contraddittorio cartolare e all'esplicazione del diritto di difesa, risulta nella specie violato per effetto dell'omessa considerazione della memoria conclusiva a firma del difensore.4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno. Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2023 Sen