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Sentenza — n. 33334/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33334/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33334/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 09/09/2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 10/09/2020, appellata da Ciro De Vito, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa in relazione al reato di ricettazione (commesso in epoca anteriore e prossima al 13/01/2011).

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 712 cod. pen; Sentenza — n. 33334/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta dagli atti come il giudice di secondo grado non abbia preso in alcun modo in esame le doglianze proposte dal difensore di fiducia, avv. Vitaliano D'Abronzo, validamente nominato, nell'atto di appello depositato in data 09/11/2020 ove lo stesso aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo, la riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. e la determinazione della pena nel minimo edittale, eccezioni che la medesima difesa aveva richiamato nelle conclusioni scritte - ex art. 23-bis, comma 2, D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 176/2020 - depositate in data 17/03/2022.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione motivi di cassazione domanda di ricusazione invocazione di motivi legali oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Ciro De Vito, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 712 cod. pen
Vitaliano D'Abronzo che, con il suo atto di gravame, aveva chiesto: -l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo; -la riqualificazione del fatto in quello previsto e punito dall'art. 712 cod. pen.; -la rideterminazione della pena nel minimo edittale.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Vito Ciro, nato a Napoli il 21/12/1984 rappresentato ed assistito dall'avv. Alessandro Bartolotta, di fiducia avverso la sentenza n. 519/21 in data 09/09/2022 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non essendo stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza; letta la memoria difensiva contenente conclusioni scritte in data 03/05/2023; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 09/09/2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 10/09/2020, appellata da Ciro De Vito, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa in relazione al reato di ricettazione (commesso in epoca anteriore e prossima al 13/01/2011).

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Ciro De Vito, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge per avere il giudice di appello omesso di esaminare le censure sollevate dalla difesa con l'atto di appello depositato in data 09/11/2020 e, dunque, di pronunciarsi sulle medesime. Il giudice di appello ha esaminato (e si è pronunciato) solo sui motivi di gravame articolati dal difensore d'ufficio (avv. Giovanna Iodice) ma non su quelli - distinti - del difensore di fiducia del De Vito, avv. Vitaliano D'Abronzo che, con il suo atto di gravame, aveva chiesto: -l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo; -la riqualificazione del fatto in quello previsto e punito dall'art. 712 cod. pen.; -la rideterminazione della pena nel minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è pienamente fondato.

2. Risulta dagli atti come il giudice di secondo grado non abbia preso in alcun modo in esame le doglianze proposte dal difensore di fiducia, avv. Vitaliano D'Abronzo, validamente nominato, nell'atto di appello depositato in data 09/11/2020 ove lo stesso aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo, la riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. e la determinazione della pena nel minimo edittale, eccezioni che la medesima difesa aveva richiamato nelle conclusioni scritte - ex art. 23-bis, comma 2, D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 176/2020 - depositate in data 17/03/2022.

Il giudice d'appello, invero, si era limitato ad esaminare solo quanto dedotto dal difensore d'ufficio (avv. Giovanna Iodice), nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. all'udienza del 10/09/2020: atto di gravame (depositato in data A 24/11/2020, successivamente alla presentazione dell'atto di gravame da parte del difensore di fiducia all'uopo nominato con atto del 09/11/2020) con il quale era stata chiesta, in termini che non appaiono in alcun modo sovrapponibili alle censure proposte dal difensore di fiducia, la rideterminazione della pena con l'applicazione dell'art. 648 cpv. cod. pen. e/o l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 6 cod. pen.

Da qui l'accoglimento del ricorso.

3. Alla pronuncia consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi, nelle more, il reato estinto per prescrizione. Invero, risultano due differimenti d'udienza (il primo, dal 17/04/2015 al 04/12/2015 ed il secondo, dal 04/12/2015 al 29/04/2016 per adesione da parte del difensore all'agitazione di categoria indetto dall'UCP) che hanno comportato la sospensione del termine ordinario di prescrizione del reato per un periodo complessivo pari ad anni uno e giorni dodici. Considerata la tipologia del reato ed il suo tempus deliciti commissi, nonché il prolungamento del termine prescrizionale in forza sia degli eventi interruttivi (anni due) che di quelli sospensivi (i citati, anni uno e giorni dodici), la prescrizione risulta essere intervenuta il 25/01/2022, ossia in epoca addirittura precedente alla pronuncia della sentenza di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per