Sentenza — n. 33333/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza la corte d'appello ha confermato la pronuncia del tribunale che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia oltre che al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita per il reato di appropriazione indebita. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 bis disp.att. cod.proc.pen, articolo 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 33333/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen..
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DAGOLI MASSIMO nato a MATELICA il 01/05/1954 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per l'intervenuta remissione di querela. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza la corte d'appello ha confermato la pronuncia del tribunale che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia oltre che al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita per il reato di appropriazione indebita.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen..
3. Con il primo motivo di impugnazione si evidenzia la sopravvenuta remissione di querela e relativa accettazione, intervenute il 13 ottobre 2022, successivamente al deposito della sentenza impugnata.
4. Il secondo motivo di impugnazione è incentrato sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, art.606, comma 1, lett. b ed e) cod. proc. pen.. Si sostiene che il reato contestato si materializza non già con il semplice mancato versamento del denaro a chi sia in astratto legittimato a riceverlo ma con la violazione del vincolo di destinazione del denaro, di cui l'autore si appropri. Ciò che nel caso concreto non è avvenuto perché l'imputato aveva pur intrapreso l'attività per la quale gli erano stati affidati i denari di cui all'imputazione.
5. Anche il terzo motivo di impugnazione è incentrato sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'articolo 62 bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La difesa dell'imputato ha allegato al ricorso introduttivo la remissione della querela ad opera della parte civile Liana Patrizia Boldrini, effettuata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza d'appello. Nella dichiarazione si indica che le spese processuali vanno poste a carico del querelato. La Corte, preso atto di yf tanto, annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 maggio 2023 Il Co sigliere rela