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Sentenza — n. 33329/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33329/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33329/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano rideterminava la pena inflitta a Grisorio Roberto, riconoscendo la continuazione con la sentenza n. 522 del 2017. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.): la pena inflitta al ricorrente sarebbe stata definita illegittimamente, dato che la sentenza n. 348 del 2021, la cui sanzione era stata identificata come pena-base non era passata in giudicato.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33329/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello - pur facendo preliminare erroneo richiamo alla sentenza n. 348 del 2021, non passata in giudicato - identificava la pena-base in quella di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 1400 di multa, )4/ inflitta con la sentenza n. 522 del 2017, che, invece, era passata in giudicato, procedendo poi ad effettuare l'amento per la continuazione con i fatti in giudizio (pag. 3). Non si rileva pertanto alcun vizio nella definizione della pena. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Parole chiave

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gravità della pena errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena pena residua riscossione di pene pecuniarie revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

uente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRISORIO ROBERTO nato a MILANO il 21/05/1982 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla decisione relativa all'aumento per la continuazione disposto in relazione ai reati giudicati con sentenza n. 348 del 2021.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano rideterminava la pena inflitta a Grisorio Roberto, riconoscendo la continuazione con la sentenza n. 522 del 2017.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.): la pena inflitta al ricorrente sarebbe stata definita illegittimamente, dato che la sentenza n. 348 del 2021, la cui sanzione era stata identificata come pena-base non era passata in giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. 1.1 Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello - pur facendo preliminare erroneo richiamo alla sentenza n. 348 del 2021, non passata in giudicato - identificava la pena-base in quella di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 1400 di multa, )4/ inflitta con la sentenza n. 522 del 2017, che, invece, era passata in giudicato, procedendo poi ad effettuare l'amento per la continuazione con i fatti in giudizio (pag. 3). Non si rileva pertanto alcun vizio nella definizione della pena. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 9 maggio 2023 L'estensor