Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to merit-based arguments and lack of procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments focused on re-evaluating the merits of the criminal responsibility assessment rather than procedural flaws. The appellant contested the conviction by claiming the offense lacked particular gravity and requested mitigating circumstances, while the prosecution argued the defendant's intent and the economic damage were severe. The court ruled that such substantive challenges are precluded in a legality review, which is limited to checking for obvious logical inconsistencies in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation's review is limited to verifying the logical coherence of the lower court's reasoning and cannot re-evaluate the weight of evidence or substitute its own assessment of the facts and legal criteria for sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: DI NAPOLI Kevin, nato a Roma, il 19/3/1996, avverso la sentenza del 1/7/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte, trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. Alfonso Di Benedetto, che con la memoria di replica alle conclusioni del Pubblico ministero ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità, al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti innominate ed al trattamento sanzionatorio. 1.1. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.
In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).
Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che le precise indicazioni fornite dalla persona offesa (apertamente disinteressata agli esiti della regiudicanda) forniscono tranquillante certezza in ordine allo scrutinio della concorrente volontà di entrambi i ricorrenti di danneggiare la vettura (infrangendo anche la struttura che regge lo specchietto retrovisore) dell'offeso. 1.2. Così pure deve affermarsi per il secondo motivo di ricorso. L'art. 131 bis cod. pen stabiliva (al momento del fatto) espressamente al primo comma che la causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa è applicabile, in astratto, a tutti i reati "per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena" che si presentino come effetto di un comportamento non I abituale.
La particolare tenuità dell'offesa va scrutinata, secondo i parametri normativi indicati al primo- comma dell'art. 133 cod. pen., attraverso l'esame delle "modalità della condotta e <...> l'esiguità del danno o del pericolo". Dall'analisi della predetta disposizione risulta che, al fine di divisare la particolare tenuità dell'offesa, è ineludibile attingere al "serbatoio" di criteri indicati al solo primo comma dell'art. 133 del codice sostanziale, che già indirizza il giudice nella misura sanzionatoria del caso concreto. Non è tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi elencati, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6, n. 55107, del 8/11/2018, Rv. 274647).
Orbene, la Corte territoriale, nel rigettare la domanda proposta dalla difesa con i motivi di gravame e ripetuti nel ricorso, ha fatto leva, sia pur sinteticamente, sulla ritenuta oggettiva gravità della condotta, desumibile dalle modalità dell'azione e dall'entità del danno economico provocato, ha cioè manifestato il suo convincimento preclusivo esponendone le ragioni in fatto, attingendo ad uno degli indicatori elencati al primo comma dell'art. 133 del codice penale. Il che non consente di ritenere che la motivazione spesa sia mancante o manifestamente illogica, né può giudicarsi altrimenti contraddittoria.
Tantomeno la decisione della Corte di merito risulta affetta da violazione di legge, in quanto non appare nella fattispecie compromesso alcun criterio legale di valutazione della gravità (intesa come massa) dell'offesa; che anzi è stata apprezzata nella sua dimensione ontologica per la durata dell'azione e la pervicacia manifestata nell'occorso. 1.3-4. La medesima sorte processuale avvince il terzo ed il quarto dei motivi di ricorso, avendo la Corte territoriale offerto ampio sostegno argomentativo alla decisione di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche (in ragione della intensità del dolo manifestata dalle modalità della condotta); né concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, riconoscendo una negativa prognosi recidivante, fondata sull'analisi del fatto e della personalità dell'agente.
2. La inammissibilità dei motivi di ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude nel giudizio di legittimità la possibilità di considerare la mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Rv. 284155).
3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.4 4. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali -consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA. Così deciso in Roma, nella