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Sentenza — n. 33312/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for fraud, ruling tardy complaint and fact re-evaluation inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33312/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The defense argued the complaint was filed late and challenged the court's factual findings regarding fraud elements. The court rejected these claims, emphasizing that the burden of proof for timeliness lies with the appellant and that re-evaluating facts belongs to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.; Art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it attempts to re-evaluate facts or challenge motivation without identifying specific vices, as the Supreme Court's role is limited to legal uniformity.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility tardiness of complaint burden of proof timeliness re-evaluation of facts Italian criminal procedure abbandono del procedimento per truffa termine di prescrizione notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.
Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza di norma penale processuale e vizio motivazionale (art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.) in relazione all'art.124 cod.
Art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998
Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998 Imp- Poli ed altri, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CECCARELLI ANDREA nato a ROMA il 19/08/1972 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE di APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; udito il Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità riportandosi alla requisitoria scritta. udito l'Avv. Coltrinari Laura del Foro di Roma che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per il loro accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 1 febbraio 2022 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Perugia di data 27 gennaio 2021 che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per truffa ai danni di Lugni Federico e Tomassini Enrico per la compravendita di autovetture provenienti da procedura fallimentare.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.

3. Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza di norma penale processuale e vizio motivazionale (art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.) in relazione all'art.124 cod. pen.. La Corte d'appello ha errato nell'individuare il dies a quo per la proposizione della querela dalla data dell'ultimo pagamento giacché tutti gli elementi del fatto erano presenti già a tale data. In ogni caso, a fronte di un pagamento effettuato il 17 settembre, la querela risulta depositata il 18 dicembre, oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge.

4. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la nullità della sentenza per violazione della legge penale (art.606 lett. b ed e cod. proc. pen.) in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di truffa. Manca la prova che vi sia stato il trasferimento del denaro; la documentazione allegata alla querela non risulta attribuibile con certezza al Ceccarelli; nemmeno vi è prova che i messaggi WhatsApp attribuiti al Ceccarelli siano effettivamente a lui riferibili.

5. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art.606 lett. b ed e cod. proc. pen. in relazione alle statuizioni civili. Nella sentenza non vi è una motivazione approfondita in relazione agli aspetti inerenti il danno ed il risarcimento alle parti civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 1.1 Con il primo motivo si deduce la tardività della querela poiché tra l'ultimo pagamento e il giorno di presentazione della querela sono intercorsi più di 90 giorni (17 settembre 2013-18 dicembre 2013). Il motivo è manifestamente infondato poiché è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che «qualora venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività deve essere fornita da chi la deduce ed un'eventuale situazione di incertezza va integrata in favore del querelante» (ex multis:

Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998 Imp- Poli ed altri, Rv. 212720 - 01). Nel caso concreto ciò che è stato indicato come termine a quo dalla difesa dell'imputato è il giorno dell'ultimo pagamento, ciò che costituisce semmai la prova (così è stata ritenuta da entrambe le istanze giudiziali con valutazione del tutto adeguata e logica) della insussistenza, all'epoca, di alcun sospetto in capo alle persone offese che altrimenti avrebbero evitato di pagare l'ultima tranche. Non è stata invece fornita la prova, richiesta dalla giurisprudenza prima citata alla parte che deduce l'eccezione, della tardività della querela.

Mancando la prova della intempestività, il motivo va respinto. 1.2 Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per ragioni di logica espositiva possono qui essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Essi sono unificati concettualmente dalla riproposizione di doglianze che sono già state formulate nei gradi precedenti, nelle stesse forme, idonee forse per dar sostanza ad una memoria difensiva in primo grado o un atto di appello, ma non un ricorso in Cassazione. Non già perché in Corte Suprema paulo maiora canamus (i magistrati si distinguono tra loro solamente per diversità di funzioni, recita l'art.107 Cost., e non certo per grado gerarchico; la nomofilachia è in definitiva un affare di autorevolezza e non di autorità) ma perché, in sostanza, con le critiche alla motivazione la difesa intende sottoporre al vaglio di legittimità una nuova valutazione del fatto.

Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. Riproporre letture alternative del fatto, attaccare la motivazione sollecitando una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione, attiene al fatto ed è riservato al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Tanto più che nei motivi esposti nemmeno si prova ad identificare i vizi motivazionali idonei ad elevare a livello di legittimità (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) la critica alla sentenza. Peraltro, è il caso di ricordare che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato come contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595;

Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ed in effetti nel caso concreto il percorso argomentativo adottato nella decisione, dopo aver richiamato la motivazione in allora impugnata, espone adeguatamente le ragioni di credibilità della fonte accusatoria (pg.6) ed indica i riscontri che la versione del Lugni trova nel materiale probatorio. Si evidenziano altresì le ragioni di inequivoca attribuzione delle condotte all'imputato, identificato in quanto già cliente dell'officina di cui era titolare la persona offesa, ove aveva lasciato copia dei propri documenti.

Si tratta di motivazione logica, priva di aporie o contraddizioni e pertanto idonea a resistere alle critiche generiche formulate con il ricorso, anche in relazione agli aspetti civilistici della vicenda, adeguatamente affrontati nella decisione di primo grado, richiamata ed avallata da quella di appello.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata. Nulla per spese alla parte civile che non ha presentato conclusioni

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così fleciso in Roma, 28 aprile 2023 Il C nsigliere este sore Il Prèsidente Fra cesco Florit Sergid Belt .