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Sentenza — n. 33311/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal appeal judgment regarding civil evidence admissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds raised by the appellant. The defense argued that a receipt served as conclusive proof of money delivery, while the court noted the appeal sought a new factual evaluation reserved for the trial judge. Consequently, the court rejected the request to overturn the lower court's findings and imposed fines on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Supreme Court rejects appeals based on alleged violations of law when they merely request a new assessment of facts or rely on generic arguments, as such evaluations belong exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest unfoundedness of grounds new factual evaluation prohibited civil evidence criminal trial receipt probative value incasso dei contributi di mantenimento restituzione dei sussidi statali restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b cod. proc. pen.
Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza della legge penale (art. 606 lett. b cod. proc. pen.) in relazione agli art.234 cod.
Art. 606 lett. e in relazione all'art.546 lett. e cod. proc. pen.
Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza della legge penale (art. 606 lett.
Art. 133 cod. pen.
Art. 2702 c.c.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen
La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.
art. 193 cod. proc. pen
Infatti, il vigente sistema processuale penale non subisce i limiti di prova stabiliti dalle leggi extrapenali, eccettuati quelli afferenti lo stato di famiglia e la cittadinanza (art. 193 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOGNI LUCIA nato a ROMA il 20/01/1965 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; udito il Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv.Alessio Festa in sostituzione dell'Avv.Daniela Bucci che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, parzialmente riformando con l'indicata sentenza la pronuncia del Tribunale di Velletri di data 25 ottobre 2021, assolveva l'imputata dal reato di circonvenzione di incapace ai danni di tal Fabrizio Francesco, confermando tuttavia l'appropriazione indebita dell'importo a costui assegnato dall'INPS a titolo di trattamento pensionistico e rideterminando la pena in termini più miti.

2. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.

3. Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza della legge penale (art. 606 lett. b cod. proc. pen.) in relazione agli art.234 cod. proc. pen. e 2702 c.c. con conseguente vizio di motivazione e travisamento delle emergenze processuali. La scrittura 8 aprile 2016 in cui la persona offesa dichiara di aver ricevuto C 9.100,00 dalla Togni è una quietanza che ha valore di confessione e che non può esser vinta se non dimostrando che l'atto fosse determinato da errore di fatto o violenza. Essa pertanto nel presente caso fa piena prova dell'avvenuta consegna della somma ivi indicata.

4. Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme a pena di nullità, contraddittorietà e manifesta illogicità motivazione (art.606 lett. e in relazione all'art.546 lett. e cod. proc. pen.). La comprovata circostanza che l'imputato avesse disponibilità per onorare i propri debiti con tal Cerini, come sostento nella sentenza d'Appello, smentisce la tesi accusatoria che la Togni avesse trattenuto per sé i soldi ricevuti dall'INPS.

5. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza della legge penale (art. 606 lett. b cod. proc. pen.) in relazione all'art.133 cod. pen. con conseguente vizio di motivazione, pena eccessiva e travisamento delle emergenze processuali. La pena deve avere come fine ultimo la rieducazione del condannato. Nel caso concreto la Corte ha determinato la pena senza tenere conto del carattere meramente indiziario delle prove raccolte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi esposti. Il primo motivo, basato sulla forza probatoria privilegiata ex art.2702 c.c. della quietanza apparentemente sottoscritta da Fabrizio Francesco è concettualmente errato. Dalla menzionata previsione non può farsi derivare un automatismo probatorio, che evidentemente, nella prospettiva del giudizio penale, andrebbe a ledere, quale prova legale, i principi del libero convincimento del giudice, sancito dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

Infatti, il vigente sistema processuale penale non subisce i limiti di prova stabiliti dalle leggi extrapenali, eccettuati quelli afferenti lo stato di famiglia e la cittadinanza (art. 193 cod. proc. pen.), e non conosce le ipotesi di prova legale riconosciute in ambito civilistico o in altri ambiti del diritto (ad esempio, nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche di verifica, ben potendo il relativo accertamento essere dato con qualsiasi mezzo di prova -cfr. Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, Cirocco, Rv. 273096 - 01).

Per il resto il motivo, tutto incentrato sull'erroneo presupposto legale, è silente in relazione al merito. Esso non si confronta con la conclusione cui perviene la sentenza impugnata secondo cui il contenuto della quietanza risulta smentito dalla deposizione della persona offesa e da ulteriori circostanze di contorno che dimostrano che Francesco Fabrizio non ricevette né la somma né i documenti indicati nella quietanza. Per tale ragione il motivo, oltre che manifestamente infondato in diritto è anche aspecifico.

2. Il secondo motivo è per una parte ripetitivo del primo (si insiste nuovamente sul valore probatorio privilegiato della quietanza sottoscritta da Francesco Fabrizio) e per altra parte fondato su asseriti vizi motivazionali della sentenza. Occupandosi solamente di quest'ultimo profilo (il primo aspetto non è consentito, trattandosi di ripetizione) la Corte rileva che in sostanza con le critiche alla motivazione la difesa intende sottoporre al vaglio di legittimità una nuova valutazione del fatto. Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto.

La denuncia onnicomprensiva dei vizi motivazionali ("omissione e/o erronea e/o illogica motivazione" si legge a pg.6) è autoevidente indicatore di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo, Rv. 280027) dimenticando che non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione.

Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nello specifico, la Corte ha adeguatamente valutato il dato probatorio giungendo alla conclusione, immune da vizi logici e priva di contraddizioni, per cui la disponibilità da parte di Francesco Fabrizio del modesto peculio, appena sufficiente a provvedere al pagamento del debito nei confronti della signora Cerini (circa C 200,00), non fosse dimostrativa del possesso della ben maggiore somma che la persona offesa avrebbe dovuto avere nel proprio patrimonio nel caso in cui l'imputata gli avesse effettivamente consegnato gli arretrati del trattamento pensionistico.

3. Il terzo motivo è generico, risolvendosi in vaghe allegazioni di principio, scollegate dal caso concreto ed utilizzabili per ogni ricorso, e non consento poiché basa la richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio (anche) sul "carattere meramente indiziario delle prove raccolte", argomento certamente non deducibile in prospettiva mitigatrice.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così