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Sentenza — n. 33310/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for procedural nullity due to failure to hold oral hearing despite clear request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33310/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's judgment without remittal for procedural nullity. The defense argued that the oral hearing was denied despite an explicit request, while the prosecution and appellate court maintained the written procedure was valid. The court ruled that the lack of a specific prohibition allowed the oral hearing request, and the absence of a record constituted a fatal defect requiring annulment.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c cod. proc. pen.; Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: The failure to hold an oral hearing when explicitly requested by the defense constitutes a nullity of general order, leading to the annulment of the judgment without remittal.

Parole chiave

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procedural nullity oral hearing requirement written procedure validity defense participation rights annulment without remittal criminal procedure law appellate court error truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. c cod. proc. pen.
Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 606 lett. c cod. proc. pen.) in relazione agli art.178 comma 1 lett.
Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 121 c.p.c.
art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
1.1 Va innanzitutto ricordato che con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo
220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCAVONE MICHELE nato a CASORATE PRIMO il 18/03/1973 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore Generale GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 25 maggio 2022 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pavia di data 15 luglio 2021 che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per truffa ai danni di compagnia di assicurazione, ritenendo in tale imputazione assorbito l'ulteriore reato contestato.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.

3. Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 606 lett. c cod. proc. pen.) in relazione agli art.178 comma 1 lett.

c) e 180 cod. proc. pen.. Pur essendo stata richiesta la trattazione orale dell'appello fin dall'atto di impugnazione, la Corte d'Appello ha seguito il rito cartolare.

4. Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia difetto di motivazione (art.606 lett. e 1 cod. proc. pen.) per travisamento dei fatti. La Corte ha travisato il significato della deposizione del teste Balot, unicamente motivato dal desiderio di rivalsa ai danni dell'imputato. Costui ha progressivamente aggravato il contenuto delle proprie dichiarazioni al fine di accreditare la tesi accusatoria, non appena comprese che il procedimento era a carico dell'imputato per un risarcimento indebito. Tale travisamento ha comportato la svalutazione ed addirittura il giudizio di falsità dei contributi testimoniali forniti dai testimoni indicati dall'imputato (Cattaneo, Sibilla e Wilson).

5. Sia il Procuratore Generale che la difesa dell'imputato hanno inviato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo di impugnazione. 1.1 Va innanzitutto ricordato che con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Eseguito tale accertamento, nei limiti strettamente necessari alla soluzione della questione sollevata dalla difesa, emerge che le circostanze allegate dalla difesa nel ricorso in cassazione corrispondono all'effettivo svolgimento della procedura.

Risulta infatti che fin dall'atto di appello fosse stata richiesta la trattazione orale, in forma non equivoca ed non 'clandestina' (a pg.10 dell'appello, nelle conclusioni). Risulta altresì che il difensore fu effettivamente presente presso la Corte d'appello di Milano il giorno indicato nel decreto di citazione d'appello, rinnovando la richiesta di discussione orale eventualmente con rimessione nei termini. In atti non pare invece presente il verbale d'udienza, nemmeno nella forma sintetica del rito cartolare. 1.2 Sulla base di tale ricostruzione fattuale, è evidente l'errore in cui è incorsa la Corte d'appello nel negare al difensore l'oralità.

Pur dovendosi riconoscere che la richiesta di discussone orale formulata in calce all'atto di appello non sia una pratica ricorrente, per ciò solo essa non può essere ritenuta vietata, in assenza di una norma che precluda tale modalità. Nella procedura penale non sussiste una disposizione analoga alla previsione dell'art.121 c.p.c. sulla libertà delle forme che prevede che "gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo". Tuttavia, la mancanza di uno specifico divieto, espresso o implicito (come ad esempio nell'eventualità in cui fosse previsto un termine iniziale per la formulazione dell'istanza di discussione orale) implica che il timing della domanda può essere lasciato alla libera scelta della parte.

2. La mancata partecipazione dell'imputato all'udienza nelle forme richieste comporta una nullità di ordine generale (art.178 primo comma lett.c) cod. proc. pen.), tempestivamente eccepita, con conseguente annullamento della sentenza di appello senza rinvio e trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 28 aprile