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Sentenza — n. 32572/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32572/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32572/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 13 luglio 2022, nell'ambito del procedimento a carico di Salvatore Maesano e Agostino Maesano per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 e 640-bis cod. pen. (così riqualificata l'iniziale contestazione ai sensi dell'art. 316- ter cod. pen.), ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 19.286,73, rinvenibile in forma liquida o depositata presso istituti bancari, nonché, in caso di incapienza anche parziale, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sino alla somma suindicata.

Regesto Legislator

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art. 316- ter cod. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 640-bis cod. pen, art. 322 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 32572/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con questo congruo apparato argomentativo, il ricorrente, reiterando le doglianze già avanzate nel giudizio di merito, evita di confrontarsi, di modo che il motivo di ricorso deve altresì considerarsi non specifico, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Il motivo non supera dunque la soglia dell'ammissibilità.

Parole chiave

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fondo europeo agricolo di garanzia beni sequestrati sequestro di conti bancari pignoramento di crediti appropriazione indebita di fondi fondi strutturali per l'agricoltura

Disposizioni normative citate

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art. 316- ter cod. pen
(così riqualificata l'iniziale contestazione ai sensi dell'art. 316- ter cod.
art. 416-bis cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso quest'ultimo provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Maesano, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 640-bis cod. pen
Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 640-bis cod. pen.
art. 322 cod. proc. pen
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, infatti, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.
art. 240 cod. pen
pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MAESANO SALVATORE nato a ROCCAFORTE DEL GRECO il 10/09/1962 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. RIESAME di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; sentite le richieste del PG VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentite le conclusioni dell'avv. MARA LOCORO, in sostituzione dell'avv. DOMENICO NACCARI, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di impugnazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 13 luglio 2022, nell'ambito del procedimento a carico di Salvatore Maesano e Agostino Maesano per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 e 640-bis cod. pen. (così riqualificata l'iniziale contestazione ai sensi dell'art. 316- ter cod. pen.), ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 19.286,73, rinvenibile in forma liquida o depositata presso istituti bancari, nonché, in caso di incapienza anche parziale, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sino alla somma suindicata.

L'imputazione aveva per oggetto le plurime domande di accesso alle misure di sostegno al reddito delle aziende agricole finanziate dalla Politica agricola comune dell'Unione europea, presentate dai suddetti indagati (Salvatore Maesano, quale titolare dell'omonima impresa agricola individuale; il figlio Agostino Maesano, quale procuratore generale della suddetta impresa e sottoscrittore delle istanze), omettendo di rappresentare la condanna definitiva riportata da Salvatore Maesano per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la sua sottoposizione alla misura di prevenzione della circostanza speciale (circostanze ostative alla erogazione di quanto richiesto, a cui invece provvedevano, in distinte tranches, i competenti uffici della Regione Calabria).

Il Tribunale del riesame ha confermato il suddetto decreto.

2. Avverso quest'ultimo provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Maesano, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 640-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen. Una volta ricondotta la vicenda nell'ambito della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non sarebbero rinvenibili né concreti artifici e raggiri (posto che le richieste - a cui era allegata procura institoria autenticata dalle autorità penitenziarie - davano puntualmente atto dello stato di detenzione di Salvatore Maesano), né il dolo di legge (poiché Agostino Maesano, materiale presentatore delle istanze, avrebbe proceduto solo dopo aver ricevuto dal Centro di assistenza agricola, compiutamente informato sulla situazione personale dei richiedenti, rassicurazioni sulla conformità delle richieste, peraltro redatte mediante modulistica pre-compilata). 2.2.

Con il secondo motivo, la difesa censura - sotto il profilo della violazione di norme processuali (in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen.) - la totale carenza di motivazione in merito alle esigenze cautelari che sarebbero state poste a fondamento del vincolo ablatorio.

3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza sulla carenza di motivazione in tema di periculum in mora in ordine al sequestro di quote di comproprietà di immobili ed è inammissibile nel resto.1. Le censure contenute nel primo motivo appaiono, in primo luogo, irritualmente dirette a sollecitare un'impossibile apprezzamento della gravità indizia ria . In tema di sequestro preventivo, non è infatti necessaria una simile valutazione, essendo sufficiente la compiuta verifica in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, vale a dire alla sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152;

Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279). Il Tribunale del riesame, rispondendo agli specifici motivi di impugnazione, ha dato conto dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentono di ricondurre in concreto l'evento astrattamente punito dalla norma penale alla specifica condotta degli indagati (la mera affermazione dello stato detentivo, senza specificazione del titolo di reato; l'omessa indicazione dell'applicazione della misura di prevenzione, ostativa ex art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la sottoscrizione della declaratoria di essere a conoscenza della normativa comunitaria e nazionale che disciplina la ammissibilità delle domande e la corresponsione degli aiuti e di non versare in alcuna condizione ostativa; l'idoneità decettiva di tali condotte, a fronte della mancata attivazione da parte dell'amministrazione dei pur doverosi controlli).

Con questo congruo apparato argomentativo, il ricorrente, reiterando le doglianze già avanzate nel giudizio di merito, evita di confrontarsi, di modo che il motivo di ricorso deve altresì considerarsi non specifico, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Il motivo non supera dunque la soglia dell'ammissibilità.

2. Sono state sequestrate le somme rinvenute su un conto corrente postale, una carta PostePay e una carta prepagata Unicredit, tutti intestati ad Agostino Maesano, sino alla concorrenza complessiva di euro 14.448,15, per la futura confisca diretta, e le quote di comproprietà di terreni agricoli rientranti nel patrimonio di Salvatore Maesano, sequestrate in vista della successiva confisca per equivalente. 2.1. Per quanto attiene alla liquidità sequestrata al figlio, il motivo di ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Maesano, peraltro in difetto di particolari allegazioni sul punto, non risulta sorretto da adeguato interesse.

L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, infatti, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545;

Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992). 2.2. Per quel che invece concerne il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ricaduto sui terreni siti nel Comune di Roccaforte del Greco, di proprietà di Salvatore Maesano per quote da 2/72 a 2/9, giova premettere come il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., debba contenere una concisa motivazione anche in ordine al periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619; Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694). Il provvedimento impugnato è del tutto carente di valutazione sul punto, svolgendo il proprio percorso argomentativo unicamente in relazione alle suddette somme di denaro.

4. A fronte di questa evidente lacuna motivazionale, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla apposizione del vincolo cautelare sui terreni di proprietà pro quota a Salvatore Maesano, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Tribunale del riesame, che, nel procedere ad un nuovo esame della istanza difensiva, terrà conto dei rilievi sopra indicati. I restanti profili di censura debbono essere dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle quote di terreni site in agro del Comune di Roccaforte del Greco (RC) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell'ar