Cassation annuls appeal court ruling on exclusion of punishability due to lack of habitual conduct verification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General successfully appealed the Second Instance Court's decision granting exclusion of punishability to the defendant. The court found the lower court's reasoning flawed because it failed to verify whether the defendant's prior thefts constituted habitual conduct of the same nature as the current fraud. Consequently, the Supreme Court annulled the judgment and remanded the case for a new examination of the habitual conduct requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 530 cod. proc. pen.: The exclusion of punishability for particular leniency requires proof of habitual conduct, which is established when the author commits at least two other crimes of the same nature, a verification the lower court failed to perform.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE pressi la CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA Nel procedimento a carico di BARBIERI TOMMASO nato il 30/04/1982 a TORINO avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE DI APPELLO DI L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la nota dell'Avvocata MARIA FEDERICA SORICELLI che, nell'interesse di BARBIERI TOMMASO, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila impugna la sentenza in data 12/12/2022 della Corte di appello di L'Aquila, che ha riformato la sentenza in data 25/11/2019 del Tribunale di Teramo, riconoscendo in favore di Barbieri Tommaso la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., in relazione al reato di cui all'art. 641 cod.pen.. Deduce:1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis cod.pen. e all'art. 530 cod proc. pen.. Secondo il pubblico ministero ricorrente la Corte di appello ha erroneamente escluso l'abitualità della condotta, là dove dal certificato del Casellario giudiziale si evince che Barbieri aveva commesso anche altri reati contro il patrimonio, nella specie di tre furti oltre che reati per violazione della normativa sugli stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. In effetti la motivazione risulta affetta da apoditticità e da contraddittorietà in quanto l'affermazione secondo cui «i precedenti del prevenuto non sono ostativi perché afferenti a specie diversa», contrasta con le risultanze procedimentali così come emergenti dal certificato del casellario giudiziale, dove risultano annotati tre furti, ossia dei reati contro il patrimonio che -in quanto tali- si mostrano della stessa indole del delitto di insolvenza fraudolenta per cui si trova ora imputato. Tanto avrebbe richiesto una reale verifica quanto alla riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità, ove si consideri che «In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente», (Sez. 6 - , Sentenza n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 — 01).
Verifica invero pretermessa dai giudici di merito, che l'hanno aggirata con una motivazione viziata da apoditticità e da contraddittorietà patologica. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio al giudice dell'appello, per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere es