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Sentenza — n. 32566/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to address sentencing reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32566/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifestly unfounded and non-specific grounds that failed to engage with the lower court's reasoning. The appellant argued for generic mitigating circumstances and against a specific aggravating factor regarding financial damage, but the appellate court had implicitly addressed these points within its sentencing analysis. The Supreme Court ruled that the lower court's decision was not arbitrary and that the appellant's arguments were not properly contested, leading to the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 591, comma 1, lett. a) e c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and lack specificity, failing to confront the reasoning of the contested judgment, particularly when the lower court's decision can be inferred from its overall argumentative context regarding sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded sentencing reasoning generic mitigating circumstances financial damage aggravation Cassa delle ammende circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
vizi esiziali di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate con specifico motivo di gravame, che faceva leva sulla circoscritta dimensione cronologica del fatto; 1.2.
Art. 61, comma 1, n. 7, cod. pen.
il medesimo vizio è denunziato quanto alla invocata esclusione della circostanza aggravante di aver provocato un danno patrimoniale di rilevante entità (art. 61, comma 1, n. 7, cod. pen.).
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
vizi esiziali di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 136 Cost.
articolo 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24295 del 18/5/2022
Sez. 1, n. 12624 del 12/9/2019
24295 del 18/5/2022, n.m.; Sez. 1, n. 12624 del 12/9/2019, Rv.
Sez. 6, n. 14556 del 25/3/2011
275057; Sez. 6, n. 14556 del 25/3/2011, Rv.
Sez. 2, n. 55170 del 25/09/2018
Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019
La costituzione parte civile, pur essendo oggi il reato procedibile a querela della persona offesa, ne sostiene la immanente procedibilità (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Rv.
Sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FERRULLI Nicola, nato a Altamura, il 18/6/1963; avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte di appello di Bolo gna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti ; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna in data 13 ottobre 2020, propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. vizi esiziali di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate con specifico motivo di gravame, che faceva leva sulla circoscritta dimensione cronologica del fatto; 1.2. il medesimo vizio è denunziato quanto alla invocata esclusione della circostanza aggravante di aver provocato un danno patrimoniale di rilevante entità (art. 61, comma 1, n. 7, cod. pen.).

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett.

a) e c), cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e il difetto di specificità, dei motivi, che non si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, ove implicita è la giustificazione della negazione delle circostanze attenuanti generiche (personalità dell'imputato gravato da precedenti specifici ed elevato valore patrimoniale della truffa consumata), che non trovano ragione in alcun elemento di fatto degno di positiva valutazione, così come per la ritenuta aggravante dell'aver provocato un danno patrimoniale di particolare rilevanza, stimata sussistente in ragione dell'importo anche di una sola delle fatture non pagate. 2.1.

Non appare ravvisabile il dedotto vizio di motivazione, quanto a diniego delle circostanze attenuanti generiche, potendo ritenersi implicitamente argomentato il rigetto sulla falsariga di quanto esplicitamente motivato in punto di dosimetria della pena (v. penultima ed ultima pagina della decisione impugnata, ove vengono indicate le peculiarità oggettive e soggettive del fatto, ostative del più mite trattamento sanzionatorio). Questa Corte ha già più volte affermato che il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti, né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, bastando esprimere le ragioni del convincimento in forma adeguata, talché dovranno ritenersi implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive, ancorché non apertamente confutate.

In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito, qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive (Sez. 2, n. 24295 del 18/5/2022, n.m.; Sez. 1, n. 12624 del 12/9/2019, Rv. 275057; Sez. 6, n. 14556 del 25/3/2011, Rv. 249731). 2.2. Del pari manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di merito esplicitamente argomentato, pur dando atto del difetto di uno specifico motivo di gravame, la stimata sussistenza della aggravante che valorizza l'entità del danno patrimoniale provocato all'offeso; la Corte ha sul punto esplicitamente richiamato l'entità della fattura non pagata, il cui valore finanziario è obiettivamente rilevante ed ancor più lo era per l'offeso (Sez. 2, n. 55170 del 25/09/2018, Rv. 274251). 2.3.

La costituzione parte civile, pur essendo oggi il reato procedibile a querela della persona offesa, ne sostiene la immanente procedibilità (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Rv. 276540 - 02).

3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 3.2. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d