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Sentenza — n. 32317/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of special power of attorney for the defense lawyer.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32317/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer lacked a special power of attorney required to act in the interest of the convicted client. The applicant argued that the lawyer could not effectively exercise rights without access to case files, yet the court strictly applied procedural rules mandating specific authorization for such appeals. Consequently, the request for rescission of the final judgment was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 629 bis c.p.p.; Art. 122 c.p.p.: The appeal for rescission of a final judgment must be filed personally by the interested party or by a defense lawyer holding a special power of attorney; without this specific authorization, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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rescission of final judgment special power of attorney defense lawyer legitimacy procedural inadmissibility Cassation appeal requirements termine di partenza ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo decorrenza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 629 bis c.p.p.
Quanto all'impugnazione avverso il provvedimento della corte di appello, l'art. 629 bis rinvia all'art.
Art. 122 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, in quanto l'impugnazione, relativa alla richiesta di rescissione del giudicato, è stata presentata nell'interesse del condannato dal difensore non munito di procura speciale ex art. 122 cod.
Art. 640 c.p.p.
629 bis rinvia all'art. 640 cod.
Art. 571, comma 3 c.p.p.
la Cassazione ha precisato che la norma era di stretta interpretazione, preclusiva dell'applicabilità dell'art. 571, comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell'imputato a proporre impugnazione nell'interesse del suo assistito (Cass.
Art. 616 c.p.p.
art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con due motivi, riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen..
art. 122 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, in quanto l'impugnazione, relativa alla richiesta di rescissione del giudicato, è stata presentata nell'interesse del condannato dal difensore non munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.
art. 625 - ter cod. proc. pen
Già nel vigore dell'art. 625 - ter cod. proc. pen.
art. 640 cod. proc. pen
629 bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, sent. n. 14058 del 16/02/2016
571, comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell'imputato a proporre impugnazione nell'interesse del suo assistito (Cass. Sez. 5, sent. n. 14058 del 16/02/2016 - dep.
Cass. sez. 3, sent. n. 18016 del 08/01/2019
in tema di revisione, istituto che prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Cass. sez. 3, sent. n. 18016 del 08/01/2019 - dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOUFID AYOUB nato il 31/10/1998 avverso l'ordinanza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG che chiede l'accoglimento del ricorso rilevato che il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16 dicembre 2022 la Corte d'Appello di Genova dichiarava inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato proposta da Moufid Ayoub in relazione alla sentenza del Tribunale di Genova n.4158 di data 18 ottobre 2021. A fronte di una procedura estradizionale completatasi il 30 marzo 2022, conseguente ad ordine di esecuzione della procura della repubblica presso il tribunale di Genova del 10 gennaio 2022, l'istanza rescissoria era stata formulata solo in data 21 ottobre 2022, oltre il termine perentorio previsto dall'art.629 bis comma 2 cod. proc. pen.. Nulla era stato dedotto, allegato e provato (o chiesto di provare) in ordine ad un eventuale diverso termine da considerarsi ai fini della determinazione del dies a quo.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con due motivi, riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 2.1 Con il primo motivo si lamentano congiuntamente vizi di legge penale e processuale, mancata assunzione di prova decisiva nonché vizi motivazionali (art.606 lett. b, c, d ed e) con riferimento alla decisione di inammissibilità e l'esclusione della rimessione in termini o dell'integrazione probatoria. Seppure l'imputato era stato informato dei procedimenti a suo carico, egli non ne poteva valutare gli aspetti fondamentali né poteva valutare eventuali iniziative da intraprendere.

Egli non è stato in grado di esercitare il proprio diritto fino a presa visione dei fascicoli, ciò che è avvenuto a distanza di mesi, come si è argomentato in udienza, dichiarando la disponibilità a fornire prova di un tanto. Né la Corte ha disposto integrazione istruttoria ex art.507 cod. proc. pen. come avrebbe potuto. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dei medesimi parametri legislativi già invocati con il primo motivo, per sostenere la carenza di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia nel merito rispetto alla richiesta di rescissione del giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, in quanto l'impugnazione, relativa alla richiesta di rescissione del giudicato, è stata presentata nell'interesse del condannato dal difensore non munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. Già nel vigore dell'art. 625 - ter cod. proc. pen. la Cassazione ha precisato che la norma era di stretta interpretazione, preclusiva dell'applicabilità dell'art. 571, comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell'imputato a proporre impugnazione nell'interesse del suo assistito (Cass. Sez. 5, sent. n. 14058 del 16/02/2016 - dep. 07/04/2016 - Rv. 266552). L'attuale formulazione dell'art. 629 bis ribadisce che la richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

2. Quanto all'impugnazione avverso il provvedimento della corte di appello, l'art. 629 bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Cass. sez. 3, sent. n. 18016 del 08/01/2019 - dep. 02/05/2019 - Rv. 276080, in motivazione la Corte ha precisato che, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato).

3. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 aprile 2023 Il