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Ordinanza — n. 32081/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to filing beyond the statutory time limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32081/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant argued that the lower court erred on jurisdiction and evidence regarding a fraud case, but the court focused solely on procedural timing. The decision was based on the fact that the appeal was lodged late, violating the strict time limits for criminal appeals.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the time limit prescribed by law for depositing the grounds of appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory time limit violation cassation procedure rules procedural deadline expiration Italian criminal procedure code truffa in materia di credito indagine internazionale per truffa abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto oltre il termine stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. 1.1 Ed invero, la sentenza impugnata è stata depositata in data 7/7/2022, allo scadere del termine di novanta giorni che l'estensore aveva riservato per il deposito dei motivi ai sensi dell'art.
Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
1.1 Ed invero, la sentenza impugnata è stata depositata in data 7/7/2022, allo scadere del termine di novanta giorni che l'estensore aveva riservato per il deposito dei motivi ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Da quel momento, dunque, ai sensi dell'art.
Art. 585, comma 2, lett. C), cod. proc. pen.
Da quel momento, dunque, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. C), cod. proc. pen., decorreva il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, che scadeva - tenuto anche conto del periodo di sospensione feriale - in data 21/9/2022.
art. 640 cod. pen
In altri termini, i raggiri non sono stati posti in essere dalla imputata, ma dal predetto Rossi e più in generale difettano i requisiti richiesti dall'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUSSO EMANUELA nato a GHEDI il 22/07/1968 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano".

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 8/4/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Padova del 23/6/2021, che aveva condannato Emanuela Colusso alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro centottanta di multa per il delitto di cui all'art. 640 c:od. pen., oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

2. L'imputata, a mezzo del suo diFensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento alle norme sulla competenza/giurisdizione. Evidenzia, in particolare, che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione relativa alla genericità del capo di imputazione e su quella in ordine alla giurisdizione e che il giudice di prime cure aveva rigettato «allo stato» le eccezioni, riservandosi di provvedere in sede di conclusioni, qualora fossero state riproposte, cosa che poi in sentenza non aveva fatto; che, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è carente laddove non tiene conto che in ipotesi di truffa contrattuale la giurisdizione di radica nello Stato in cui il reato si consuma, che corrisponde al Paese in cui il pagamento a mezzo bonifico raggiunge il destinatario. 2.1 Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per travisamento della prova.

Rileva, in proposito, che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che le persone offese avrebbero intrattenuto colloqui preliminari, telefonici o via skype, con la ricorrente, che avrebbe spiegato loro i termini dell'investimento e la bontà dell'affare, posto che detta circostanza non corrisponde al vero. Inoltre, la motivazione risulta carente anche sotto un diverso profilo, atteso che si confronta solo con le dichiarazioni di Mario Capitò, ma non anche con quelle rese dalle altre persone offese, che risultano tra loro in contrasto. In altri termini, i raggiri non sono stati posti in essere dalla imputata, ma dal predetto Rossi e più in generale difettano i requisiti richiesti dall'art. 640 cod. pen.

Infine, si ravvisa il travisamento della prova anche con riferimento alla vicenda che ha visto coinvolto Marco Biasio, che ha sottoscritto un diverso contratto con tale Danilo Valenzuela, rappresentante di una diversa società, con la conseguente estraneità della odierna ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto oltre il termine stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. 1.1 Ed invero, la sentenza impugnata è stata depositata in data 7/7/2022, allo scadere del termine di novanta giorni che l'estensore aveva riservato per il deposito dei motivi ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Da quel momento, dunque, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. C), cod. proc. pen., decorreva il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, che scadeva - tenuto anche conto del periodo di sospensione feriale - in data 21/9/2022. Il ricorso è stato depositato il 27/9/2022, dunque, tardivamente. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il gior