Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to waived grounds and accepted mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the applicant waived specific grounds during the appellate stage. Although the applicant argued for lack of reasoning regarding criminal responsibility and rejected generic mitigating circumstances, the appellate court had actually accepted these mitigating factors. Consequently, the court ruled that the applicant could not raise issues already abandoned or positively resolved at the lower level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it relies on grounds that were waived during the appellate proceedings or on issues already positively decided by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di MELCHIONDA ANTONIO nato a APRICENA il 05/07/1966 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di C:AMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 10 novembre 2022, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza emessa il 25 settembre 2020 dal Tribunale di Larino, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 707 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione per la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e, per quanto qui rileva, ha rideterminato la pena inflitta ad Antonio Melchionda, riconosciute le circostanze ex art. 62-bis cod. pen., giudicate equivalenti alla contestata recidiva, in due anni e otto mesi di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Antonio Melchionda ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo il difetto di motivazione, dal momento che non è stata argomentata l'affermazione di penale responsabilità, e l'erronea applicazione di legge, non essendosi motivato il rigetto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. :Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522;
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), nonché alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia: Melchionda ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e proposto il concordato solo sulla entità della pena: egli non può dunque poi proporre valido motivo di ricorso sui punti suindicati.
Peraltro, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche non è stata rigettata, ma accolta.
4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del