Ordinanza — n. 32078/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 22 settembre 2022, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il 5 dicembre 2016 dal Tribunale di Genova, in relazione al delitto di riciclaggio, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta ad Antonio Basile, preso atto dell'accordo tra le parti, in due anni e otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32078/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. pen., la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il 5 dicembre 2016 dal Tribunale di Genova, in relazione al delitto di riciclaggio, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta ad Antonio Basile, preso atto dell'accordo tra le parti, in due anni e otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di BASILE ANTONIO nato a CATANIA il 04/10/1960 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 settembre 2022, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il 5 dicembre 2016 dal Tribunale di Genova, in relazione al delitto di riciclaggio, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta ad Antonio Basile, preso atto dell'accordo tra le parti, in due anni e otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata.
2. Antonio Basile ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., dal momento che non è stata valutata la possibilità che la condotta di abrasione del numero di telaio e ripunzonatura potesse essere stata commessa da terzi • (come ritenuto originariamente dal pubblico ministero, con conseguente richiesta di archiviazione).
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Basile ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e proposto il concordato solo sulla entità della pena: egli non può dunque poi proporre valido motivo di ricorso sui punti suindicati.
4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme