Criminal appeal dismissed for prescription of 2006 fraud but allowed regarding later acts due to insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's decision declaring the 2006 fraud crime extinguished by prescription while upholding the conviction for subsequent acts. The appellant argued that evidence for later transactions was insufficient and the penalty calculation relied on unreliable handwritten notes. The court found the 2006 act barred by time limits but rejected the prescription defense for later crimes due to a lack of causal contribution and probative insufficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The court must examine the admissibility of each ground separately; a ground based on prescription is valid if the statutory period has elapsed, while grounds based on insufficient evidence or lack of causal contribution for specific acts are inadmissible if the facts are not sufficiently proven.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CUCCHI ANGELO nato a RIMINI il 23/08/1970 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 17 giugno 2020 dal Tribunale di Rimini nei confronti di Angelo Cucchi e Martina Brigliadori in relazione al delitto di truffa continuata in concorso, per quanto attiene all'odierno ricorrente, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati commessi sino al 17 marzo 20212, rideterminando la pena in un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa.
2. Ricorre per cassazione Angelo Cucchi, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. gy 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt.40, 110 e 640 cod. pen. e 62, comma 1, 192 e 195 cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione, rilevando l'assenza di ogni contributo causale riconducibile al ricorrente per la prima dazione avvenuta nel 2006, nonché, per i fatti successivi, l'insufficienza probatoria, alla luce dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Cucchi e verbalizzate dalla polizia giudiziaria e dell'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla luce delle ruggini esistenti con l'imputato. 2.2.
Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt.81, 133 e 640 cod. pen. e 187, 533 e 539 cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione, dal momento che la quantificazione della pena e del risarcimento del danno risulterebbero irragionevolmente determinati, essendo fondati principalmente sui calcoli contenuti in appunti manoscritti della persona offesa, la cui possibile non correttezza è stata riconosciuta dagli stessi giudici di appello.
3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020„ n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, in. 199).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente alla statuizione sulla estinzione del delitto di truffa consumato nel 2006 e avente ad oggetto la somma di euro 10.000, e inammissibile nel resto, nei termini e per le ragioni di seguito illustrati. 1.1. Relativamente alla condotta iniziale di Martina Brigliadori, causalmente ricollegata al primo atto di disposizione patrimoniale della persona offesa (concessione, nel 2006, di un prestito di euro 10.000), le due sentenze di merito non fanno riferimento alcuno a un qualsivoglia apporto causale, consapevole o meno, da parte di Angelo Cucchi.
Il Tribunale descrive comportamenti truffaldini dell'imputato solo in un periodo sicuramente successivo a questa prima dazione, in quanto le fandonie con cui fu indotta in errore Tonetti avevano per oggetto proprio le pretese difficoltà a restituire quel primo finanziamento. La Corte di appello, senza aggiungere nulla in merito al primo episodio, precisa soltanto che, da una certa epoca in poi, fu sostanzialmente Cucchi a gestire i rapporti con Tonelli, restando incerto il ruolo svolto nel prosieguo da Brigliadori. A fronte di specifica doglianza dell'atto di gravame, emerge dunque sul punto una evidente lacuna motivazionale. 1.2.
Avuto riguardo alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in parte qua, è opportuno osservare come sussista l'interesse al ricorso per cassazione avverso una tale pronuncia di improcedibilità, ogni qualvolta il ricorrente deduca quale sia l'effettivo e concreto vantaggio che derivi dalla rimozione del provvedimento impugnato, indicando anche da quali atti esso possa essere desunto (Sez. 4, n. 19623 del 21/04/2022, Negrini, Rv. 283213; Sez. 3, n. 45560 del 15/03/2018, Aceto, Rv. 274089). Nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente indicato l'obiettivo di commisurare l'entità del risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita; l'accertamento in sede penale in ordine alla sua responsabilità per l'episodio in questione è sicuramente rilevante nel separato giudizio civile. 1.3.
In ordine a tale punto, occorre dunque procedere all'annullamento della decisione impugnata. Il Giudice del rinvio, che si individua in alltra Sezione della Corte di appello di Bologna, tenendo conto dei rilievi sopra indicati, accerterà se sussistano gli estremi per ritenere che Angelo Cucchi abbia commesso, in concorso con Martina Brigliadori, la truffa perfezionatasi con la cessione da parte di Gelsomina Tonetti in favore dei predetti della somma di euro 10,000 nell'anno 2006 (procedendo, in caso di giudizio negativo sulla penale responsabilità, a pronunciare sentenza di assoluzione nel merito, con ogni conseguente statuizione). 2.1.
Per il resto, in ordine alla attendibilità di Gelsomina Tonetti, contestata dalla difesa, il Collegio condivide appieno la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione della attendibilità della persona offesa rappresenta una questione di fatto che ha una propria esclusiva chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che l'apparato motivazionale non sia inciso da manifeste contraddizioni (ex plurímis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524;
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Nella fattispecie, i giudici di merito hanno ritenuto - con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici - pienamente credibile il racconto della donna, in linea di massima. In particolare, il Tribunale, in ossequio all'immediatezza dell'oralità, aveva sottolineato la chiarezza, la linearità e la "sufficiente" precisione della deposizione di Tonetti (apparsa persona ingenua e di buon cuore), non smentita da altre risultanze dibattimentali e confortata dalle dichiarazioni dibattimentali della figlia, Paola Vagnoni, dalla querela, acquisita con il consenso delle parti, e dalla documentazione bancaria.
La Corte territoriale ha rimarcato questo giudizio, scrutinando positivamente anche la credibilità intrinseca della sua narrazione (p. 2-3). 3 ?/7 2.2. Entrambe le sentenze evidenziano, poi, il ruolo di semplice - e non necessario- riscontro fornito alla già tranquillizzante piatl:aforma probatoria dall'annotazione di polizia giudiziaria, redatta dal brigadiere Fiore, in relazione all'affermazione di Cucchi di voler onorare i propri debiti. L'eliminazione di queste dichiarazioni - non verbalizzate né sottoscritte, e sicuramente inutilizzabili contra reum (cfr.
Sez. 1, n. 37316 del 09/09/2021, Uva, Rv. 281909) - non risulta incidere sulla complessiva tenuta logica della ricostruzione operata dai giudici di merito (né il ricorrente, cadendo così nel vizio di aspecificità, ha illustrato l'incidenza dell'eventuale espunzione del predetto elemento, alla luce del criterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze; cfr. Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218). 2.3.
Le restanti censure contenute nel primo motivo non superano dunque la soglia dell'ammissibilità.
3. Analogamente, quanto al secondo motivo, può rilevarsi come, in effetti, le sentenze dei due gradi di giudizio di merito non quantifichino compiutamente quante siano state in concreto le dazioni di denaro effettuate dalla persona offesa e quale ne sia l'importo complessivo. Il Tribunale ricorda i «numerosissimi versamenti», dando atto della «modesta entità dei danni patrimoniali derivati L.] da ciascun singolo reato» (pp. 14-15), e, a giustificazione della complessiva somma di euro 70.000 riportata nella contestazione, descrive nel dettaglio soltanto - oltre al primo, di 6.000 euro - «un ulteriore prestito di C 4.500,00 in favore della Brigliadori (effettuato in data 11.05.2010, v. documentazione in atti)» e ricorda poi in sintesi gli altri «circa 43 prelievi e 7 assegni, in favore dei prevenuti» (pp. 7-8), con cui si addiviene al totale sopra indicato.
La Corte d'appello, d'altronde, ammette poi che, incontestata la solidità dell'impianto accusatorio, la quantificazione del danno complessivamente subito dalla persona offesa potrebbe risultare parzialmente incerta, visto che alcune consegne furono effettuate brevi manu in contanti e che gli appunti manoscritti di Tonetti potrebbero presentare qualche margine di errore. Dal momento che non è stato impugnato con specifico motivo il trattamento sanzionatorio, risulta intangibile in questa sede ogni valutazione in ordine alle ricadute del computo dell'importo complessivo erogato dalla persona offesa sulla dosimetria della pena; i giudici dii merito, peraltro, procedendo a cognizione pena, hanno giustificato la sanzione inflitta valorizzando elementi di altro tipo tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., avendo «tenuto conto della rilevante gravità dei fatti per cui è processo, della insidiosità delle condotte poste in essere dai prevenuti, della reiterazione dell'attività criminosa nel corso del tempo, della biografia criminale e della capacità a delinquere dei predetti», più che dello specifico danno patrimoniale (sentenza di primo grado, p. 20).
Per quel che concerne il risarcimento dei danni e ogni altra questione privatistica, la precisa quantificazione degli importi erogati da Gelsomina Tonetti spetterà dunque al giudice civile davanti al quale le parti sono già state rimesse, ferma restando la mancanza di elementi derivanti da questo giudizio penale idonei a pregiudicare in quella sede la posizione del ricorrente, alla luce delle trasparenti considerazioni nelle due sentenze di merito su quanto emerso in merito alla non perfettamente definita consistenza complessiva del profitto ingiusto e del pari danno patrimoniale.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente a quanto precisato nel paragrafo 1.3, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso in ordine a tutte le ulteriori cloglianze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna limitatamente alla pronuncia di estinzio