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Sentenza — n. 32068/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding depenalized presupposed crime and insufficient evidence in receipt case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32068/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the depenalization of the underlying forgery crime extinguished the criminal liability for the charge of receipt. The appellant argued that the lower courts failed to consider the change in law regarding non-transferable bank drafts, while also alleging a violation of reasoning principles. The court ruled that the criminal relevance of the receipt persists even after the presupposed offense loses its penal character, as the source of the illicit object remains defined by external norms. Furthermore, the court found the second ground inadmissible because it sought a prohibited re-evaluation of the merits based on unproven alternative hypotheses.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The criminal relevance of the offense of receipt persists after the depenalization of the presupposed crime, as the illicit origin of the object is determined by external norms; appeals challenging the reasoning based on unproven alternative hypotheses are inadmissible.

Parole chiave

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receipt of stolen goods depenalization of crime inadmissibility of appeal violation of reasoning presupposed offense uso di un documento falso ricettazione nuove allegazioni di fatto

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Con il primo motivo, si deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 648 cod. pen., non essendosi tenuto conto del fatto che il reato presupposto dei tre delitti di ricettazione (falso in scrittura privata) era stato depenalizzato.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 2 cod. pen.
Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7
ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale e integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (Sez.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Emanuele Pellone ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
Con il primo motivo, si deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 648 cod. pen., non essendosi tenuto conto del fatto che il reato presupposto dei tre delitti di ricettazione (falso in scrittura privata) era stato depenalizzato.
art. 485 cod. pen
Fermo restando, infatti, che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen.
art. 491 cod. pen
e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen.
art. 2 cod. pen
Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018
Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia
pen., poiché la rilevanza penale del fatto deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv.
Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016
Cfr., in termini, relativamente ad altro reato depenalizzato dalla medesima Novella, Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020
anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PELLONE EMANUELE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 05/02/1987 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli„ in parziale riforma della pronuncia emessa in data 9 marzo 2018 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per i tre delitti di truffa in concorso loro ascritti, perché estinti per prescrizione, e, risolta la continuazione, ha rideterminato, per quanto qui rileva, la pena inflitta a Emanuele Pellone in un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 516 di multa, in relazione ai tre contestati reati di cui agli artt. 110-648 cod. pen., confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Emanuele Pellone ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 648 cod. pen., non essendosi tenuto conto del fatto che il reato presupposto dei tre delitti di ricettazione (falso in scrittura privata) era stato depenalizzato. 2.2. Il secondo motivo è diretto ad eccepire la violazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 648 cod. pen., e il vizio di motivazione, poiché sarebbe stato disatteso il motivo di gravarne che evidenziava la plausibile commissione da parte dell'imputato del delitto presupposto di falso in assegni, restando così non configurabile la contestata ricettazione.

3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. È manifestamente priva di fondamento la censura inerente al mancato riconoscimento delle conseguenze dell'avvenuta depenalizzazione del reato presupposto sui contestati delitti di cui all'art. 648 cod. pen. Fermo restando, infatti, che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale e integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (Sez.

U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936), nondimeno la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione del presupposto reato di falso in scrittura privata. Invero, nella ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da una norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., poiché la rilevanza penale del fatto deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859.

Cfr., in termini, relativamente ad altro reato depenalizzato dalla medesima Novella, Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220).2. Il secondo motivo è diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, preclusa alla competenza di questa Corte. Il ricorrente invoca la derubricazione della ricettazione in falso in scrittura privata, argomentando che l'intestazione del titolo a favore dell'imputato risulterebbe elemento sufficiente a desumere il concorso nell'attività di formazione dell'assegno clonato. I giudici del merito, che hanno avuto pieno accesso ai titoli in questione, hanno escluso che siano stati gli imputati a donare gli effetti bancari.

Laddove il ricorrente opina un'unica attività di falsificazione, con la originaria e contestuale indicazione dei nominativi degli imputati quali beneficiari, il Tribunale e la Corte, all'esito dell'istruttoria espletata e con motivazione congrua, hanno invece ritenuto che non vi fossero prove che Pellone e gli altri concorrenti non avessero ricevuto i titoli già clonati e li avessero poi completati aggiungendovi i propri nomi (né, peraltro, il ricorrente, oltre a lumeggiare il suddetto elemento di ordine razionale, del tutto astratto e sicuramente non definitivo, accenna ad altre concrete emergenze processuali, discendenti dal diretto esame dei titoli, da dichiarazioni confessorie o da altro elemento probatorio documentale o orale).

La manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il percorso argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia - al contrario che nel caso di specie - inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; cfr. anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-02).

3. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso. In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende,, a titolo di sanzione pecuniaria, da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr