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Sentenza — n. 32064/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming online fraud aggravating circumstance was illogical, upholding lower court's finding.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32064/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to its manifest unfoundedness regarding the aggravating circumstance of diminished defense. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical, but the court confirmed that online fraud inherently creates a position of advantage for the perpetrator by allowing identity concealment and avoiding preventive checks. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5 cod. pen.; The aggravating circumstance of diminished defense applies to online fraud whenever the perpetrator consciously and concretely derives specific advantages from the use of the network, such as the ability to screen their identity and evade effective controls.

Parole chiave

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online fraud diminished defense aggravating circumstance identity concealment manifest unfoundedness cassation appeal procedural costs truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 5 cod. pen.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
D.L. n. 137/2020
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016
(Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Rv.
Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017
Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL GIUDICE MASSIMO nato a POZZUOLI il 16/03/1973 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del P.G., in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Massimo Del Giudice ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che in data 8/2/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Bergamo il 7/4/2021 per il reato di cui agli artt. 61 n. 5, 640 commi 1 e 2 n. 2 bis cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di impugnazione con il quale il Del Giudice ha dedotto la violazione di legge in relazione all'ari:. 61 n. 5 cod. pen. e ll'illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante della minorata difesa.

2. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente. (Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Rv. 268450).

Il ricorrente non contesta tale principio generale, ma invoca, come già nel giudizio di appello, una pronuncia della Corte di cassazione che, pure, ha riconosciuto sussistere l'aggravante minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893): si tratta di pronuncia che, come rilevato anche dalla sentenza della Corte territoriale in questa sede impugnata, dichiaratamente non intendeva porsi in contrasto con tali principi, eppure aveva escluso la sussistenza dell'aggravante con riferimento ad un caso specifico nel quale la trattativa, intrapresa sulla piattaforma telematica, si era poi sviluppata attraverso contatti telefonici ed incontri in presenza.

Analogamente, con altra pronuncia invocata in questa sede dal ricorrente, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che, in tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittannento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Rv. 281800; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'aggravante in relazione alla vendita di un'autovettura, attraverso un portale dedicato, ad un cittadino olandese che, corrisposto il prezzo senza prima visionarla, non ne aveva conseguito la consegna, rilevando come le modalità telematiche della vendita non avevano avvantaggiato l'imputato, atteso che lo stesso aveva fornito la propria reale identità ed il bene era esistente e visionabile in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe).

Nessuna delle pronunce invocate dal ricorrente, relative ad ipotesi in alcun modo sovrapponibili a quella in esame, contrastano con il principio generale che riconosce la sussistenza dell'aggravante in parola ogni volta che D'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete, come adeguatamente verificato dalla sentenza impugnata nel caso di specie, laddove ha evidenziato che è stata tratta in inganno una persona intenzionata a stipulare un contratto di assicurazione di autovettura, offerta tramite piattaforma apparentemente riconducibile ad una società assicurativa, dotata anche di un numero verde, elemento idoneo a rassicurare il contraente, e l'autore del raggiro aveva anche contattato la persona offesa da un'utenza telefonica non intestata all'imputato, che le aveva fornito informazioni sul come procedere, invitando ad effettuare in giornata il pagamento postepay, in quanto l'offerta sarebbe scaduta quella notte.

Come evidenziato dalla Corte territoriale senza incorrere in alcun vizio logico, nel caso di specie non vi è stato alcun incontro in presenza tra le parti, né altra circostanza idonea a rendere atipica l'azione truffaldina ed invece, come quasi sempre nelle truffe on line, l'uso del mezzo telematico ha determinato una posizione di maggior favore di uno dei contraenti che approfittando delle circostanze di luogo determinate dallo strumento della rete, ha potuto schermare la sua identità utilizzando anche, nell'unico contatto telefonico, un'utenza intestata ad altri.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il