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Sentenza — n. 31794/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as manifestly unfounded for generic arguments on sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31794/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant challenged the first-instance sentence regarding mitigating circumstances and the application of substitute penalties, arguing violations of specific criminal code articles. The court rejected these claims because the arguments were too generic, lacked specific motivation, and failed to address the statutory limitations on cassation review for such issues.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 20, d.lgs. n. 150 del 2022; Art. 131-bis cod. pen.: A cassation appeal based on generic allegations regarding the recognition of mitigating circumstances or the application of substitute penalties is manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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manifestamente infondato vizio della motivazione circostanze attenuanti pene sostitutive art. 448 c.p.p. giudice dell'esecuzione ricorso per cassazione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'impugnabilità della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 20, d.lgs. n. 150 del 2022
Damiano SOMMA, che ha chiesto che venga applicata una pena sostitutiva alla reclusione ai sensi dell'art. 20-bis cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Il motivo proposto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., tra l'altro articolato in modo del tutto generico ed aspecifico, valica quindi il perimetro entro cui il citato art.
Art. 648 cod. pen.
a Scannicchio Silvano, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato ascritto (art. 648 cod. pen.).
Art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Bari applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Scannicchio Silvano, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato ascritto (art.
art. 20-bis cod. pen
Damiano SOMMA, che ha chiesto che venga applicata una pena sostitutiva alla reclusione ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Bari applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
a Scannicchio Silvano, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato ascritto (art. 648 cod. pen.).
art. 131-bis cod. pen
Il motivo proposto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., tra l'altro articolato in modo del tutto generico ed aspecifico, valica quindi il perimetro entro cui il citato art.
art. 20 cod. pen
Ma è l'intero ricorso ad esporsi ad una considerazione di assoluta inammissibilità anche solo richiamando le conclusioni finali proposte quanto alla applicazione delle sanzioni sostitutive ex art. 20 cod. pen., così come richiesto dalla difesa del ricorrente.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
pen., l'impugnabilità della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SCANNICCHIO SILVANO, nato a Bari il 29/03/1972 avverso la sentenza del 05/12/2022 del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore Avv. Damiano SOMMA, che ha chiesto che venga applicata una pena sostitutiva alla reclusione ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Bari applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Scannicchio Silvano, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato ascritto (art. 648 cod. pen.).

2. Scannicchio Silvano ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore deducendo un unico articolato motivo di ricorso vizio della motivazione per: - mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - della previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - della possibile applicazione delle pene sostitutive ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2022.

3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'impugnabilità della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti.

Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01).

Allo stesso modo appare manifestamente infondata la censura relativa alla disciplina di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2022, meramente evocata dal ricorrente e non motivata, con evidente genericità ed aspecificità del motivo, anche attesa la possibilità di poter eventualmente ricorrere in presenza dei requisiti legittimanti al giudice dell'esecuzione.

4. Il motivo proposto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., tra l'altro articolato in modo del tutto generico ed aspecifico, valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte. Ma è l'intero ricorso ad esporsi ad una considerazione di assoluta inammissibilità anche solo richiamando le conclusioni finali proposte quanto alla applicazione delle sanzioni sostitutive ex art. 20 cod. pen., così come richiesto dalla difesa del ricorrente. Anche in questo caso il ricorso è presentato con motivo manifestamente infondato che non tiene conto della disciplina transitoria (art.

95) sul tema, in relazione al d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente possibilità di rivolgersi a tal fine al giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle a