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Sentenza — n. 31792/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order for mafia organization leader citing insufficient grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31792/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the trial court's detention order was not motivated in violation of law. The defense argued procedural flaws regarding the evidence of the appellant's leadership role in a mafia family, while the prosecution maintained the order was legally sound. The court found the lower court's reasoning based on intercepted conversations and a justice collaborator's statements sufficient to demonstrate the appellant's high-ranking position and guilt.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; Art. 125, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal against a detention order is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reliance on intercepted conversations and justice collaborator statements constitutes adequate motivation for the gravity of the indicia of guilt.

Parole chiave

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mafia organization leadership preliminary investigation detention intercepted conversations evidence justice collaborator statements inadmissible appeal grounds indicia of guilt assessment procedural nullity claim precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
«Violazione della legge processuale, art. 606, comma 1, lett.
Art. 125, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.
in relazione all'art. 125, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt.
Art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.
Art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Art. 416-bis cod. pen.
pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen. (Capo 1 della incolpazione provvisoria)».
Art. 273, 292, 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen.
Art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: RIBISI NICOLA nato a AGRIGENTO il 20/02/1980 avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, la quale, riportandosi alle requisitoria-memoria in atti, chiede il rigetto del ricorso, udito il difensore: L'Avvocato BARBA GIUSEPPE insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Ribisi Nicola ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27/01/2023 che, nel rigettare l'istanza di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applica al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen., con la qualità di organizzatore e promotore. Con tre motivi la difesa deduce: 1. «Violazione della legge processuale, art. 606, comma 1, lett.

c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 292, comma 2, lett.

c) e c-bis) e 309, comma 9, cod. proc. pen.». 2. «Annullamento dell'ordinanza per la violazione di cui all'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 292, 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen. (Capo 1 della incolpazione provvisoria)». 3. «Annullamento della decisione per la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen.».

4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Romana Pirrelli, con requisitoria-memoria dell'1/06/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile risultando i motivi manifestamente infondati. In particolare: - quanto all'eccezione di nullità del provvedimento genetico, sollevata sul rilievo dell'assenza di motivazione sul ruolo di primo piano che il ricorrente avrebbe svolto nella cosca di riferimento, l'ordinanza impugnata ha richiamato il contenuto di una conversazione tra coindagati - a cui ha fatto espresso riferimento il giudice per le indagini preliminari - dalla quale «emergeva il riconoscimento del ruolo di capo della famiglia di Palma di Montechiaro in capo al Ribisi».

Si tratta dell'indicazione di un elemento oggettivo che, sul piano probatorio, è idoneo a dimostrare l'attribuzione della posizione qualificata contestata al ricorrente, in virtù anche del principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, i contenuti informativi provenienti A da intercettazioni di conversazioni tra soggetti intranei all'associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali della cosca, sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni "de relato", perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (ex multis Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590 - 02).

Di conseguenza, la valorizzazione di tale dato probatorio ad opera dell'ordinanza impugnata quale argomento idoneo a superare l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica non sconta nessun vizio di motivazione, in quanto avente in sé la necessaria valenza dimostrativa. - quanto agli ulteriori due motivi, si tratta di doglianze in fatto, e quindi proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Riguardo alla valenza indiziaria degli elementi declinati a sostegno della condotta di partecipazione del ricorrente con ruolo qualificato di vertice, le censure difensive mirano, attraverso una lettura parcelizzata degli elementi a carico passati puntualmente in rassegna dal Tribunale, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica.

Sul punto va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro inidiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).

L'ordinanza impugnata, attraverso il richiamo alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, lette unitariamente al contenuto di intercettazioni di soggetti direttamente coinvolti nelle dinamiche criminali dei territori di riferimento (vedi punti da 5.2 a 5.8 dell'ordinanza impugnata), ha dato ampiamente e analiticamente conto dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Ribisi, anche in relazione alla posizione di vertice da lui ricoperta all'interno della famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro ed alla sua persistente attività di soggetto al quale è riconosciuta una posizione di preminenza.

La motivazione resa risulta, pertanto, scevra da errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio, in quanto condotta sulla base di una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito, in relazione alla pregnanza del quale le censure difensive sono volte a prefigurare un'alternativa lettura delle fonti probatorie avulse dalla pertinente individuazione di specifici aspetti di manifesta illogicità e/o «travisamento».

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

3. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma i- ter, disp. at