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Sentenza — n. 31789/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of standing and incompatibility between execution incident and term restoration requests.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31789/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible primarily because the defense lawyer lacked standing to file the term restoration request, having been authorized only for the execution incident. The defense argued that the defendant was abroad and could not receive the summons, while the Court found the notification valid via postal service and voluntary absence did not constitute force majeure. The ruling established that these two procedural requests are ontologically incompatible and rejected the appeal on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 161, 171, 175 cod. proc. pen.: The execution incident based on notification nullity is ontologically incompatible with the request for term restoration, which presupposes valid notification; consequently, a lawyer authorized solely for the execution incident lacks standing to file the term restoration request.

Parole chiave

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lack of standing execution incident term restoration notification nullity procedural incompatibility postal service notification force majeure inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 161 cod. proc. pen.
Art. 171 cod. proc. pen.
Art. 175 cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4223 del 09/12/2008, Castano
Sez. 6, n. 23957 del 08/02/2013, Papa
Sez. 6, n. 23957 del 08/02/2013, Papa, Rv.
Sez. 4, n. 54036 del 23/10/2018, De Vivo
Sez. 1, n. 14265 del 01/03/2006, Bidinost
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Menchoud Mostafa, nato in Marocco 1'1.1.1984, contro l'ordinanza del Tribunale di Cassino del 19.1.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cassino.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 19.1.2023, il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, ha respinto l'istanza presentata nell'interesse di 6 Menchoud Mostafà perché fosse dichiarata la non esecutività della sentenza n. 177/2014 emessa dal Tribunale di Cassino in data 7.2.2014 ovvero, in subordine, per la remissione in termini per la sua impugnazione;

2. ricorre per cassazione il difensore del Menchoud deducendo: 2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 161 e 171 cod. proc. pen., nullità della notifica dell'estratto contumaciale tramite servizio postale e per "compiuta giacenza"; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento, in relazione alla mancata declaratoria di nullità della notifica dell'estratto contumaciale tramite servizio postale e per compiuta giacenza; 2.2 violazione di legge in relazione all'art. 175 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e, comunque, manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento, in relazione al rigetto dell'istanza subordinata di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Cassino: rileva che nel caso di specie l'imputato aveva dimostrato di trovarsi all'estero nel periodo in cui era intervenuto il tentativo di notifica tramite il servizio postale e, pertanto, nella riconosciuta impossibilità di venire a conoscenza della sentenza pronunciata suo carico;

3. la Procura Generale ha trasmesso le requisitoria scritta concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cassino per nuovo esame.

4. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo, per difetto di legittimazione del difensore che, come risulta dagli atti, era stato officiato esclusivamente per proporre l'incidente di esecuzione e non già per avanzare istanza di remissione in termini per l'appello. Ed è appena il caso di ricordare come sussista una ontologica incompatibilità tra l'incidente di esecuzione, fondato sulla nullità della notifica dell'estratto contumaciale e, perciò, sul mancato passaggio in giudicato della sentenza per non essere mai decorso il termine per la sua impugnazione, e la restituzione nel termine che, al contrario, suppone la ritualità della notifica dell'atto cui è legata la perenzione del termine effettivamente invece decorso e che s assume non rispettato per cause di forza maggiore o caso fortuito (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 4223 del 09/12/2008, Castano, Rv. 242949 - 01;

Sez. 6, n. 23957 del 08/02/2013, Papa, Rv. 257028 01; Sez. 4 - , n. 54036 del 23/10/2018, De Vivo, Rv. 274751 - 01). Tanto premesso, è corretta la affermazione del Tribunale secondo cui l'estratto contumaciale era stato correttamente notificato all'imputato presso il domicilio dichiarato in data 7.4.2014, e mai modificato, avendo l'ufficiale postale dato atto della temporanea assenza del destinatario sicché il procedimento notificatorio si era ritualmente perfezionato con il meccanismo della compiuta giacenza completato della spedizione del CAD e del mancato ritiro.

Per altro verso, ed in ogni caso, altrettanto corretta è la decisione impugnata quanto alla richiesta subordinata di restituzione nel termine, avendo il Tribunale osservato che l'allontanamento volontario dal domicilio dichiarato, per recarsi all'estero, non può integrare né il caso fortuito né la forza maggiore (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 14265 del 01/03/2006, Bidinost, Rv. 233614 - 01).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm