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Sentenza — n. 31779/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses fraud conviction due to victim's remission of charges before appeal hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31779/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation annulled the lower court's conviction for fraudulent insolvency without remanding the case. The defendant argued that the crime should not be declared extinguished because the victim remitted the charges only after the appeal hearing began. The court ruled that the remission, accepted by the victim on April 7, 2023, prior to the appeal hearing, legally extinguished the crime under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 641 cod. pen.; When a private prosecution crime is remitted and accepted by the victim before the appeal hearing, the crime is extinguished and the conviction must be annulled without remand.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent insolvency remission of charges private prosecution criminal procedure extinguishment of crime annulment without remand victim acceptance insolvenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., il reato di insolvenza fraudolenta, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato.
Art. 641 cod. pen.
La Corte territoriale avrebbe desunto la sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 641 cod.
Art. 340 cod. proc. pen.
A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
art. 641 cod. pen
La Corte territoriale avrebbe desunto la sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 641 cod. pen.
artt. 641 cod. pen
Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 641 cod. pen.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen
Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., il reato di insolvenza fraudolenta, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato.
art. 340 cod. proc. pen
A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALZAVARA Lorenzo nato a Padova il 26/03/1993 avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, la memoria e la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Alessandro BALDINA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Lorenzo CALZAVARA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, in data 22 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 7 novembre 2019, dal Tribunale di Padova che lo ha condannato alla pena di mesi 3 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen.

2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 152 e 641 cod. pen. conseguente alla mancata dichiarazione dell'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, intervenuta prima dell'udienza di appello.

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 641 cod. pen. ed 1 e 28 del d.l.gs. 507/1999 e carenza di motivazione in ordine alla richiesta derubricazione del fatto nell'illecito amministrativo. L'istruttoria avrebbe dimostrato che l'assegno consegnato dall'imputato non sarebbe falso ma solo privo della necessaria copertura con conseguente riconducibilità all'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 28 d.l.gs. 507 del 1999. A giudizio del ricorrente, i giudici di appello avrebbero erroneamente fatto coincidere l'emissione di un assegno a vuoto con la realizzazione del reato di insolvenza fraudolenta, senza nulla argomentare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (dolosa preordinazione all'inadempimento dell'obbligazione).

3. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 42 e 641 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe desunto la sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 641 cod. pen. esclusivamente dalla coscienza e volontà di atti posti in essere in un momento successivo alla contrazione dell'obbligazione, senza tenere conto che la dissimulazione dello stato di insolvenza è elemento che deve esser presente già al momento in cui interviene l'accordo con la controparte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La documentazione prodotta dalla difesa ha permesso di accertare che, in data 7 aprile 2023, la persona offesa Ruslan BARBAROS ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente. In pari data l'imputato ha, quindi, accettato detta remissione di querela.

2. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., il reato di insolvenza fraudolenta, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Deve essere, quindi, disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Sentenza con motivazione semplificata Così deciso il 28