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Ordinanza — n. 31575/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court reclassifies saltum appeal as appeal due to lack of reasoning on official prosecution. Verdict: partially_allowed

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31575/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the Prosecutor General's saltum appeal as a formal appeal because it included a complaint regarding the lack of reasoning on official prosecution. The lower court had dismissed the case due to missing private complaints, but the Prosecutor argued the crime was prosecutable ex officio. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal of Florence for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 569 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: A saltum appeal is reclassified as a formal appeal when the prosecutor deduces a defect in reasoning under Article 606, thereby acquiring the right to appeal under Article 593-bis.

Parole chiave

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procedural reclassification saltum appeal defect in reasoning official prosecution remittal to appellate court revoca dell'annullamento abuso di carte-chèques informazioni bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 529 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Firenze in data 05/04/2022 ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen. nei confronti del Rea Antonio per i reati allo stesso ascritti (artt.
Art. 615-ter cod. pen.
Art. 640-ter cod. pen.
il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 640-ter, comma terzo e quarto, cod.
Art. 569 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione per saltum ex art. 569 cod. proc. pen. il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art.
Art. 606 cod. proc. pen.
L'impugnazione proposta deve essere riqualificata, piuttosto che come ricorso per saltum, come appello anche in ragione della deduzione anche di un vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, cod.proc.pen.
Art. 593-bis cod. proc. pen.
Atteso l'oggetto dell'impugnazione e l'acquiescenza del procuratore della Repubblica, il Procuratore generale ai sensi dell'art. 593-bis cod.proc.pen.
art. 529 cod. proc. pen
Il Tribunale di Firenze in data 05/04/2022 ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen.
art. 569 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione per saltum ex art. 569 cod. proc. pen.
art. 593-bis cod.proc.pen
Atteso l'oggetto dell'impugnazione e l'acquiescenza del procuratore della Repubblica, il Procuratore generale ai sensi dell'art. 593-bis cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, Di Leila
aveva la possibilità di appellare la decisione di proscioglimento pronunciata nel caso di specie, soprattutto considerata la lamentata assenza di motivazione sul punto oggetto di critica (Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, Di Leila, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di REA ANTONIO, nato Pollena Trocchia il 14/12/1981; avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE DI FIRENZEvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR lette le conclusioni del Procuratore Generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Firenze in data 05/04/2022 ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen. nei confronti del Rea Antonio per i reati allo stesso ascritti (artt. 615-ter e 640-ter cod. pen.) per difetto di querela.

2. Ha proposto ricorso per cassazione per saltum ex art. 569 cod. proc. pen. il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 640-ter, comma terzo e quarto, cod. pen. attesa la prevista procedibilità di ufficio per il reato oggetto di contestazione; in tal senso rilevava come nella contestazione elevata ricorresse all'evidenza un furto o utilizzo indebito di identità personale, con conseguente procedibilità di ufficio ai sensi 640-ter, comma terzo e quarto, cod. pen. La condotta si sostanziava nell'utilizzo abusivo dei codici accesso personale alle carte di credito Bancoposta. La presenza della circostanza aggravante speciale rendeva, dunque, procedibile d'ufficio il reato in considerazione dell'inasprimento sanzionatorio previsto. Veniva, inoltre, dedotto vizio della motivazione perché totalmente assente sul punto della procedibilità d'ufficio della condotta contestata.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Firenze della sentenza impugnata.

4. L'impugnazione proposta deve essere riqualificata, piuttosto che come ricorso per saltum, come appello anche in ragione della deduzione anche di un vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, cod.proc.pen.

5. Atteso l'oggetto dell'impugnazione e l'acquiescenza del procuratore della Repubblica, il Procuratore generale ai sensi dell'art. 593-bis cod.proc.pen. aveva la possibilità di appellare la decisione di proscioglimento pronunciata nel caso di specie, soprattutto considerata la lamentata assenza di motivazione sul punto oggetto di critica (Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, Di Leila, Rv. 283894-01).

P.Q.M.

qualificato il ricorso per saltum come appello (in ragione della deduzione anche di un vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.), dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per il prosieguo. Così