Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges a settled sentence on grounds not permitted by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Terlizzi inadmissible, rejecting his challenge to a settled criminal sentence. Terlizzi argued that the lower court failed to verify statutory grounds for acquittal, citing constitutional rights to reeducation and judicial discretion. The court ruled that such arguments are strictly prohibited when appealing a concurred sentence, limiting review only to specific issues like the defendant's expressed will or legal qualification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.; In appeals against a concurred sentence, challenges regarding the non-existence of statutory acquittal grounds are inadmissible as they fall outside the limited scope of review permitted by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Terlizzi Giovanni, nato a Bitonto il 3.8.1959, contro la sentenza del GIP presso il Tribunale di Bari del 26.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 26.10.2022 il GIP presso il Tribunale di Bari, preso atto della richiesta presentata dal difensore di Giovanni Terlizzi e Gaetano Terlizzi, all'uopo munito di procura speciale, ha applicato al pr mo la pena finale - su cui aveva convenuto il PM - di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e, al secondo, la pena finale di anni 2 di reclusione ed euro 4.600 di multa„ in relazione ai plurimi fatti di usura aggravata loro in concorso e rispettivamente ascritti;
2. ricorre per cassazione Giovanni Terlizzi con atto a firma dell'Avv. Vincenzo Dennichele deducendo violazione di legge e vizic di motivazione in relazione all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., ed in riferimento agli artt. 27, comma 3, e 101 Cost. e 133 cod. pen.: rileva che la dottrira e la stessa Corte Costituzionale hanno affermato che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e che al giudice non possono essere negati margini di valutazione, cui deve procedere con idonea motivazione, sulla esistenza di eventuali cause di proscioglimento.
3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena (sulla cui nozione, cfr., da ultimo, Sez. U, del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01) o della misura di sicurezza (cfr., ancora, Sez. 5 - , n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182 - 01 in cui la Corte ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 24 e 11 Cost., in quanto la limitazione della facoltà di ricorso alle sole ipotesi espressamente previste dalla norma trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di cognizione).
In particolare, è pacifico che, in questa sede, ed in relazione ad una sentenza di applicazione concordata della pena, non è consentito lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. (cfr., Sez. F -, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv. 278337 - 01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d