Cassation annuls acquittal for fraud where aggravating circumstance of impaired defense precludes non-punishment for minor offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General successfully appealed the lower court's acquittal of Desiato Tommaso for fraud, arguing the judge erred in applying the non-punishment clause for minor offenses. The court found that the lower judge incorrectly ignored the aggravating circumstance of impaired defense, which legally prevents the application of the non-punishment provision. Consequently, the Supreme Court annulled the acquittal and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, cod. pen.; Art. 61, cod. pen.; The aggravating circumstance of impaired defense precludes the application of the non-punishment provision for minor offenses when the offender exploited conditions of time, place, or person to hinder the victim's defense.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, nel procedimento a carico di Desiato Tommaso, nato a Maddaloni 1'8.10.1078, contro la sentenza del GIP presso il Tribunale di Cosenza del 3.2.2023, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3.2.2023 il GIP del Tribunale di Ccsenza, procedendo con rito abbreviato, ha prosciolto Tommaso Destato dichiarandolo non punibile per t il delitto di truffa a lui ascritto, stante la (ritenuta) particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.;
2. ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.: segnala, infatti, l'errore di diritto in cui è incorso il giudicante che ha applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. tuttavia non invocabile nel caso di specie ricorrendo la aggravante della minorata difesa; richiama, inoltre, tutti gli indici che, congiuntamente, devono ricorrere per ritenere la causa di non punibilità quali, in particolare, la esiguità dell'offesa e quello della non abitualità della condotta sottolineando che, al secondo comma, sono invece "tipizzate" alcune situazioni normativamente ostative tra cui, per l'appunto, l'aver profittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa;
3. la Procura Generale ha trasmesso le proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Tommaso Desiato era stato chiamato a rispondere del delitto di truffa aggravata (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 640, comma 2, n. 2-bis e 61, n. 5, cod. pen., poiché, secondo Vimputazione, avrebbe profittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa (in particolare la trattativa a distanza), per avere - con artifici e raggiri, consistiti nell'offrire in vendita, mediante il profilo Tommaso sulla pagina Marketplace, del social network Facebook, una consolle PS4, nell'avviare le relative trattative negoziali, nel rassicurare l'acquirente sulla serietà della proposta e sulla spedizione e consegna del bene - indotto in errore la persona offesa Lucia Pasquale in ordine alla regolarità ed effettività dell'operazione di compravendita e conseguentemente ottenuto l'ingiusto profitto (con correlativo danno patrimoniale per la vittima) pari alla somma di euro 170,00, versata dal Lucia, mediante due ricariche sulla postpay ... quale corrispettivo della merce acquistata e mai ricevuta in quanto non adempiva all'obbligo di consegna del bene posto a suo carico.
Il GIP ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e la riferibilità della condotta al Desiato; ha tuttavia ritenuto che "... la vicenda in esame possa essere ricondotta nei canoni di tenuità previsti dal referente normativo di cui sopra, non avendo la condotta dell'imputato determinato un danno rilevante ai danni della persona offesa la quale, oltretutto, non ha inteso avanzare istanze risarcitorie mediante la costituzione di parte civile" laddove "... l'esame della biografia dell'imputato consente di escludere la abitualità della condotta".
2. Evidente l'errore di diritto in cui è incorso il giudicante non essendosi avveduto che la contestazione della aggravante della "minorata difesa", ove non espressamente esclusa, avrebbe dovuto precludere la possibilità di ritenere il fatto di particolare tenuità. L'art. 131-bis, comma 2, cod. pen. stabilisce, infatti, che l'offesa "non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona".
L'art. 131-bis, cod. pen., dunque, non limita la condizione ostativa alle condizioni proprie della vittima mentre la circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma numero 5), cod. pen., disposizione richiamata dall'art. 640, secondo comma n. 2 -bis, cod. pen., si riferisce all'agente che abbia "profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa" utilizzando così una locuzione che contempla tutte le ipotesi di minorata difesa, con la conseguenza per cui sarebbe priva di fondamento una interpretazione che limitasse alle sole condizioni soggettive della vittima l'elemento ostativo al riconoscimento della offesa come "di particolare tenuità" e, conseguentemente, all'applicazione della causa di non punibilità.
Alla luce di queste considerazioni, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare, proprio in un caso di truffa aggravata - ex art. 640, comma 2 -bis cod. pen. - commessa mediante vendita "on line", che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. (cfr., Sez. 2, n. 91:L3 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01).
3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio - ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Catanzaro, per il giudizio. P.Q.M.. annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di