Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds and settlement agreement on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had waived specific grounds for appeal regarding sentencing and the public prosecutor's consent. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate potential acquittal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code despite a settlement agreement. The court ruled that such omissions are precluded when parties have reached an agreement on the penalty, limiting cassation review to specific statutory exceptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When an appeal results in a settlement agreement on sentencing, the cassation appeal is inadmissible for grounds waived by the parties or omitted evaluations of acquittal causes, as the device power of the parties limits the entire procedural scope.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Seljimi Esat, nato in Kosovo il 15.6.1974, contro la sentenza della Corte di appello di Brescia del :30.9.2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorsp.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12.1.2022 il GUP del Tribunale di Brescia, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto Esat Seljimi responsabile dei plurimi fatti di usura aggravata, estorsione aggravata, sia consumata che tentata, autoriciclaggio e, con la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 6 di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; applicate al Seljimi le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale, il GUP lo aveva inoltre condannato al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili e lo aveva infine assolto dai fatti delittuosi delineati ai cui ai capi 6 e 7, perché il fatto non sussiste;
2. la Corte di appello di Brescia, decidendo sull'appello del PM e su quello proposto nell'interesse dell'imputato, ha dichiarato inammissibile il primo per intervenuta rinuncia e, preso altresì atto della rinuncia dell'imputato ai motivi di impugnazione diversi da quello concernente il trattamento sanzionatorio - sulla cui entità le parti avevano raggiunto un accordo - ha di conseguenza rideterminato la pena, in conformità al concordato, in quella, finale, di 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, liquidando inoltre le spese di assistenza della parte civile nel grado;
3. ricorre per cassazione Esat Seljimi tramite il difensore deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale cori riferimento all'art.129 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione rilevando che, pur in caso di sentenza emessa in esito a concordato in appello, sussiste l'obbligo del giudice di valutare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; segnala che, nel caso di specie, la Corte di appello ha del tutto omesso siffatta valutazione che avrebbe portato a ritenere non univocamente provata la responsabilità del Seljimi per i fatti ascrittigli.
4. Il ricorso è inammissibile in quanto, contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è possibile ricorrere in cassazione soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello;
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciutp alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello).
5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del