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Sentenza — n. 31473/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for money laundering due to lack of proof linking defendant to altering vehicle identification numbers.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31473/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Giovanni Cannito for money laundering and remanded the case for retrial. Cannito argued that mere possession of a tampered vehicle did not prove his involvement in altering the chassis or engine numbers, noting the lower court relied on his deceptive activities rather than direct evidence of his specific actions. The court held that possession alone is insufficient for a money laundering conviction when the specific act of altering identification codes remains unproven, requiring the lower court to re-evaluate the evidence linking Cannito to the tampering.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis c.p.; Art. 521 c.p.p.: Mere possession of an illicitly sourced item altered to obscure its origin does not establish criminal liability for money laundering absent proof that the defendant personally performed the alteration or conspired in that specific act.

Parole chiave

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money laundering conviction vehicle identification alteration possession vs active participation lack of evidence link remand for retrial motivi di cassazione impugnazione della cancellazione decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis c.p.
violazione di legge (art. 648-bis cod.
Art. 521 c.p.p.
violazione di legge (art. 521 cod.
Art. 648 c.p.
violazione di legge (art. 648-bis cod.
Art. 62-bis c.p.
violazione di legge (art. 62-bis cod.
Art. 133 c.p.
art. 521 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen., art.
art. 648 cod. pen
violazione di legge (art. 648-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che non sarebbero state riconosciute con formule di stile, senza alcun riferimento ai principi codificati dall'articolo 133 cod.
articolo 133 cod. pen
pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che non sarebbero state riconosciute con formule di stile, senza alcun riferimento ai principi codificati dall'articolo 133 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli
(Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli, Rv.
Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati
Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANNITO GIOVANNI nato a CASTELLANETA il 16/03/1974 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE di APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN 'FATTO 1.La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata Di Taranto, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di Giovanni Cannito per il reato di riciclaggio. Si contestava allo stesso, in concorso con Francesco Resta, di avere ricevuto un trattore agricolo di provenienza furtiva, di cui provvedeva ad alterare i segni identificativi, ovvero il telaio ed il numero seriale del motore. La Corte d'appello confermava la valutazione del primo giudice ritenendo che, benché non fosse stata provata la riconducibilità a Cannito dell'alterazione dei numeri di telaio l'attività dì riciclaggio era provata dal fatto che era emerso che lo stesso aveva posto in essere un'attività idonea a depistare le indagini.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648-bis cod. peni) e vizio di motivazione: si deduceva (a) che non erano stati effettuati accertamenti tecnici sul mejSio, (b) che non era stato accertato che la ripunzonatura fosse riconducibile alla azione del ricorrente; invero era stata confermata la valutazione del primo giudice circa il fatto che il Cannito avrebbe riciclato il mezzo, non per avere ripunzonato il telaio, ma per avere ostacolato l'individuazione della provenienza delittuosa del trattore mediani:e depistaggio delle indagini: tale atteggiamento poteva al più provare l'elemento soggettivo di una condotta che non è stata dimostrata, dato che in entrambe le sentenze di merito sarebbe assente ogni Atl riferimento alla partecipazione materiale o morale di Cannit,o alla operazione di ripunzonatura del telaio; 2.2. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen., art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che avrebbero dovuto essere inquadrato come ricettazione, sempre che fosse stata provata la consapevolezza della provenienza furtiva del mezzo; si deduceva che la detenzione di un mezzo con telaio manipolato invero non sarebbe sufficiente a dimostrare che Cannito fosse consapevole della alterazione dato che egli avrebbe potuto rendersi conto della stessa solo dopo la ricezione del mezzo; 2.3. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che non sarebbero state riconosciute con formule di stile, senza alcun riferimento ai principi codificati dall'articolo 133 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.1.1. Sono fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso, mentre il terzo risulta assorbito. Il collegio rileva che è incontestato che il ricorrente avesse la disponibilità di un mezzo di provenienza furtiva con telaio alterato e che, quindi, dovesse essere ritenuto responsabile, almeno, per il delitto dì ricettazione. Allo stesso veniva, tuttavia, contestato il riciclaggio: dal capo di imputazione emerge che a Cannito era contestato di avere "alterato" sia il telaio che il numero motore. Il ricorrente sia con l'appello, che con il ricorso per cassazione, Lamentava la mancata dimostrazione del suo concorso nell'azione dissimulatoria contestata, ovvero «l'alterazione del telaio e del numero del motore».

La Corte di appello non prendeva in considerazione tale decisiva doglianza e riteneva che il riciclaggio fosse dimostrabile perché il ricorrente aveva posto in esser una attività idonea a depistare le indagini e dunque ad "occultare il mezzo di provenienza illecita». Invero tale attività di depistaggio ed occultamento non risultava contestata e, comunque, la Corte di appello ha omesso di prendere in considerazione un rilievo difensivo decisivo per l'accertamento della responsabilità del ricorrente per il reato di riciclaggio. 1.2. In materia il collegio ribadisce che la mera detenzione del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza stessa, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli, Rv. 279703;

Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097 - 01). Nel caso in esame i giudici di merito, nonostante le reiterate deduzioni difensive, non -so dimostrava la riconducibilità della condotta di alterazione - specificamente contestata nel capo di imputazione - all'azione del ricorrente ritenendo, il riciclaggio provato sulla base di un'attivitaà - il depistaggio dell'indagini -, invero non contestata. 1.3 La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio affinché la Corte di appello di Lecce., in ossequio alle linee ermeneutiche citate e ferma la responsabilità di Cannito per la ricettazione del bene di provenienza furtiva, sani - ove possibile - il difetto di motivazione in ordine alla riconducibilità al ricorrente dell'attività di alterazione dei codici identificativi della autovettura.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. Così deci