Cassation court annuls second instance conviction for receipt due to lack of proof of summons notification to the defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance conviction of Daniele Gavignano for the crime of receipt, ordering a new trial. The appellant argued that his right to defense was violated because he was absent from both trials and lacked knowledge of the proceedings. The court found the appeal admissible because the prosecution failed to prove the receipt of the summons sent to the defendant under Article 157, paragraph 8 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 8, cod. proc. pen.; Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: In criminal proceedings, the absence of proof regarding the notification of the initial summons to the accused renders the subsequent declaration of absence illegitimate, necessitating the annulment of the judgment.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAVIGNANO DANIELE nato a ROMA il 12/10/1982 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATEMI 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza che aveva condannato Daniele Gavignano per i reati di ricettazione. Il ricorrente veniva giudicato sia in primo che in secondo grado in assenza e veniva difeso dall'avvocato di ufficio Alberto Sagna.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 420-bis cod. pen.): il ricorrente, difeso sia in primo che in secondo grado, da un difensore di ufficio, non avrebbe avuto conoscenza del processo e pertanto non avrebbe potuto esercitare il diritto di difesa; si chiedeva, pertanto , l'annullamento delle sentenze di merito. 2.2. Con altro motivo si contestava la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità ed alla definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe carente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Dal controllo degli - consentito al Giudice di legittimità quando sono allegati vizi di procedura - emerge che non vi è la prova della ricezione della raccomandata spedita al ricorrente ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. relativa alla notifica del decreto di citazione per l'udienza di fronte al Tribunale del 17 settembre 2019 (fogli 76 e 77 del fascicolo). Ribadito che in caso di elezione o dichiarazione di domicilio la notificazione, in caso di irreperibilità dell'imputato presso il luogo indicato, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. non con la procedura prevista dall'art. 157, comma 8, cod.. proc. pen. (Sez.
U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 - 02), quello che rileva nel caso in esame è che in atti manca la prova della notifica del primo decreto di citazione a giudizio. Dunque si vede in un caso in cui mancano elementi per ritenere che il ricorrente abbia consapevolmente rinunciato a partecipare al processo, non essendo stato notiziato del suo avvio, ovvero della prima udienza di fronte al Tribunale. La dichiarazione di assenza effettuata nel giudizio di primo grado non è pertanto legittima ed analogo vizio attinge la dichiarazione avvenuta in appello.
La sentenza impugnata e quella di primo grado devono pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale in data 6 aprile 2021 nei confronti di Gavignano Daniele e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio