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Sentenza — n. 31469/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of new procedural nullity grounds raised in second instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31469/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because new procedural nullity grounds were raised for the first time in the appellate judgment. The defense argued these issues were relevant legal questions, but the court ruled they fell outside the scope of the original appeal which focused on factual merit. The decision prioritized the established statute of limitations over the procedural defect, citing that the crime had already expired.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 180 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen. New grounds of nullity must relate to the decision's heads or points; procedural nullities not timely raised are waived, and extinction of crime takes precedence over procedural defects.

Parole chiave

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new grounds of nullity procedural defect waiver statute of limitations cassation admissibility preliminary question motivi di cassazione ricorso per cassazione restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Osserva, invero, il Collegio che i "motivi nuovi" a sostegno della impugnazione - previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod.
Art. 180 cod. proc. pen.
Quanto al tipo di nullità ed alla sua rilevabilità di ufficio, rileva il Collegio che trattasi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. (Sezione 6, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 143-bis cod. pen
ed all'art. 143-bis cod. pen.
art. 180 cod. proc. pen
Quanto al tipo di nullità ed alla sua rilevabilità di ufficio, rileva il Collegio che trattasi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione 6, n. 47159 del 25/10/2022, Ghaidour
(Sezione 6, n. 47159 del 25/10/2022, Ghaidour, Rv.
Sezione 1, n. 39570 del 12/9/2019, Perri
284024 - 01; Sezione 1, n. 39570 del 12/9/2019, Perri, Rv.
Sezione 1, n. 16958 del 23/2/2018, Esposito
276872 - 01; Sezione 1, n. 16958 del 23/2/2018, Esposito, Rv.
Sezione 3, n. 19908 del 14/04/2010, B. D.
272603 - 01; Sezione 3, n. 19908 del 14/04/2010, B. D., Rv.
Sezioni Unite, n. 17179 del 27/2/2002, Conti
Sezioni Unite n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese
Sezioni Unite n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv.
Sezione 2, n. 1259 del 26/10/2022, Raciti
220511 - 01; Sezione 2, n. 1259 del 26/10/2022, Raciti, Rv.
Sezione 2, n. 6338 del 18/12/2014, Argentieri
284300 - 01; Sezione 2, n. 6338 del 18/12/2014, Argentieri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSATI PIETRO nato a MONTELLA il 18/02/1958 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. COSTANZO DARIO, in difesa di SCI MAT, che si è associato alla richiesta del P. G. e che, dopo breve discussione, si è riservato di depositare a mezzo pec in data odierna conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avv. CALABRESE VITO ALBERTO, in difesa di ROSATI PIETRO, dopo breve discussione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 17/6/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 5/12/2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Pietro Rosati in ordine al reato di truffa ascrittogli, perché estinto per prescrizione.2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) e E), cod. proc. pen., in relazione agli aitt. 179, 107, 191 e 585 cod. proc. pen. ed all'art. 143-bis cod. pen.

Osserva, in particolare, la difesa che la Corte territoriale ha errato nel dichiarare inammissibili i motivi aggiunti depositati nei termini, ritenendo che le censure relative alla nullità di alcune delle udienze celebrate innanzi al Tribunale erano state introdotte per la prima volta nel giudizio di appello solo con i motivi nuovi, risultando estranee al devolutum rappresentato negli originari motivi di impugnazione. Sostiene, invero, che con i motivi nuovi è stata sollevata una questione di diritto, peraltro rilevabile d'ufficio, allegando ragioni di carattere giuridico ulteriori, ma sempre a fondamento del petitum dei motivi principali, consistente nella richiesta di assoluzione dell'imputato rispetto al fatto contestato per inutilizzabilità di atti processuali illegittimamente acquisiti.

Sotto altro profilo censura la assenza di motivazione con riferimento alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'udienza del 25/5/2017 dalla persona offesa, innanzitutto perché avrebbe dovuto essere escussa con l'ausilio di un interprete ed in secondo luogo perché la relativa trascrizione del verbale è nulla mancando la trascrizione delle dichiarazioni in lingua straniera, la cui traduzione è stata «realizzata dal Giudice in collaborazione con i difensori presenti», stante il mancato reperimento di un interprete.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Osserva, invero, il Collegio che i "motivi nuovi" a sostegno della impugnazione - previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sezioni Unite, n. 4683 del 25/2/1998, Bono, Rv. 210259 - 01). Dunque, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi" e, quindi, alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Sezione 2, n. 17693 del 17/1/2018, Corbelli, Rv. 272821 - 01;

Sezione 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 - 01; Sezione 1, n. 40932 del 26/5/2011, Califano, Rv. 251482). Orbene, risulta evidente come la richiesta di declaratoria di nullità di alcune delle udienze celebrate innanzi al Tribunale per questioni di natura squisitamente processuale costituisca istanza che si pone del tutto al di fuori dei motivi di appello come presentati, che avevano ad oggetto unicamente questioni in punto di fatto relative al merito, segnatamente alla interpretazione del materiale probatorio versato in atti ed al trattamento sanzionatorio.

Quanto al tipo di nullità ed alla sua rilevabilità di ufficio, rileva il Collegio che trattasi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. (Sezione 6, n. 47159 del 25/10/2022, Ghaidour, Rv. 284024 - 01; Sezione 1, n. 39570 del 12/9/2019, Perri, Rv. 276872 - 01; Sezione 1, n. 16958 del 23/2/2018, Esposito, Rv. 272603 - 01; Sezione 3, n. 19908 del 14/04/2010, B. D., Rv. 247493 - 01), che non è stata tempestivamente eccepita, avendo anzi il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. all'udienza dell'1/6/2017 prestato il consenso all'utilizzazione delle prove già assunte.

Il ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo, atteso che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art.129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima - stante l'evidente inutilità processuale dell'annullamento, in quanto il giudizio non potrebbe utilmente proseguire stante la prescrizione del reato - salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sezioni Unite, n. 17179 del 27/2/2002, Conti, Rv. 221403 - 01;

Sezioni Unite n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511 - 01; Sezione 2, n. 1259 del 26/10/2022, Raciti, Rv. 284300 - 01; Sezione 2, n. 6338 del 18/12/2014, Argentieri, Rv. 262761 - 01). Nel caso di specie la causa di estinzione è stata già vagliata e ritenuta dalla Corte territoriale, che ha pronunciato sentenza con cui ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

3. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna del Rosati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SCI MAT LACORDAIRE (in persona del legale rappresentante), che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di l