Italian Supreme Court annuls fraud conviction due to statute of limitations expiration without remand.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision without remand because the crime of fraud had expired under the statute of limitations. The appellant argued for omitted or contradictory reasoning regarding the burden of proof and the exclusion of criminal liability, but the court focused on the temporal limits of prosecution. Since the offense was committed in 2015 and the maximum penalty was three years, the seven-year and six-month limitation period expired in August 2022, rendering the conviction void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 161, 62, 131-bis cod. pen.: When a crime is extinguished by the statute of limitations, the court must annul the judgment without remand, regardless of any alleged defects in the reasoning regarding mitigating circumstances or exclusion of liability.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COULIBALY SECKNA nato il 03/04/1994 in MALI avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE DI APPELLO DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Coulibaly Seckna, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 11/04/2022 della Corte di appello di Ancona, che ha riformato la sentenza in data 10/12/2018 del Tribunale di Ancona, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod.pen. e riterminando la pena inflitta per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Motivazione omessa, illogica o contraddittoria in relazione alle doglianze relative al mancato superamento del ragionevole dubbio. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è affetta dal vizio di motivazione in relazione alle specifiche doglianze esposte con l'appello, con particolare riguardo al tema della certezza della prova della responsabilità oltre il ragionevole dubbio.Vengono riassunti i motivi esposti con l'atto di appello, ai fini della migliore intelligibilità dell'impugnazione. 1.2.
Motivazione omessa, illogica o contraddittoria in relazione all'esclusione dell'art. 131-bis cod.pen.. A tal proposito si assume che la sentenza impugnata è ingiusta o errata quando nega la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., pur vertendosi in ipotesi di esiguità del danno o del pericolo -tanto che la Corte di merito riconosceva l'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 4, cod.pen.- e di occasionalità della condotta realizzata da un soggetto incensural:o.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. In effetti la motivazione della sentenza risolve le questioni sollevate con l'atto di appello con motivazione apodittica. Tanto importa la fondatezza della denuncia del vizio di omessa motivazione, che provoca l'annullamento della sentenza impugnata. 1.2. L'annullamento va disposto senza rinvio, in quanto il reato è estinto per prescrizione. La data di commissione del reato indicata nell'imputazione è il 17/02/2015. Avendo riguardo alla pena edittale massima comminata per la truffa (tre anni di reclusione) e agli atti interruttivi, in applicazione degli artt. 157 e 161 cod.pen., il tempo necessario alla maturazione della prescrizione è pari a sette anni e sei mesi. Da ciò discende che -in mancanza di cause di sospensione- il reato è estinto per prescrizione dal 17 agosto 2022.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13 aprile 2023 Il Consigl