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Sentenza — n. 30777/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls peace judge's dismissal due to public property occupation being an office-prosecutable crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a peace judge's decision dismissing prosecution against five individuals for tacitly withdrawing their complaints. The court found the lower judge erred by treating the alleged occupation of the public Ancona Regional Hospital as a private dispute rather than a public prosecution offense under Art. 639-bis of the Penal Code. Consequently, the cassation court annulled the dismissal and remitted the case to a differently composed peace judge for trial.

Regesto Legislator

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Art. 639-bis cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The occupation of public property designated for public use constitutes a crime prosecutable ex officio, rendering a dismissal based on tacit withdrawal of the complaint legally invalid.

Parole chiave

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public prosecution office-prosecutable crime public property occupation tacit withdrawal of complaint peace judge jurisdiction Art. 639-bis penal code annulment without remittal occupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 639-bis cod. pen.
pen., ma anche dell'art. 639-bis cod. pen. avendo gli imputati invaso e occupato secondo l'imputazione, del tutto esplicita sul punto, l'Ospedale regionale di Ancona Torrette, di proprietà e uso pubblico.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il Giudice di pace di Ancona in data 13/12/2022 ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di Lacatus Maria, Rostas Sergiu, Mhadi Mbarek, Napoli Claudia e Silvi Roberto per intervenuta remissione tacita di querela.
Art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000
Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di pace, ovviamente in diversa composizione, per il giudizio, tenuto conto della portata effettiva della contestazione elevata e del disposto dell'art. 4 del d.lgs.
art. 129 cod. proc. pen
Il Giudice di pace di Ancona in data 13/12/2022 ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 639-bis cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 639-bis cod. pen.
art. 633 cod. pen
Il ricorrente ha chiaramente evidenziato come nel caso di specie la contestazione elevata sia procedibile di ufficio, attesa la connotazione del fatto non solo ai sensi dell'art. 633 cod. pen., ma anche dell'art.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di: LACATUS MARIA, nata in Romania il 23/03/1956 ROSTAS SERGIUS, nato in Romania 08/06/1990 MHAMDI MBAREK, nato a Tunisi 09/08/1967 NAPOLI CLAUDIA, nata a San Benedetto del Tronto il 10/02/1960 SILVI ROBERTO, nato a Riccione il 14/08/1966 avverso la sentenza del 13/12/2022 del GIUDICE DI PACE DI ANCONAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR lette le conclusioni del Procuratore Generale Francesca Romana P] RRELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Ancona in data 13/12/2022 ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di Lacatus Maria, Rostas Sergiu, Mhadi Mbarek, Napoli Claudia e Silvi Roberto per intervenuta remissione tacita di querela.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 639-bis cod. pen. attesa la prevista procedibilità di ufficio per il reato oggetto di contestazione; in tal senso rilevava come nella contestazione elevata ricorresse all'evidenza una occupazione di proprietà pubblica, destinata ad uso pubblico, con conseguente procedibilità di ufficio e competenza del giudice monocratico.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice di pace in diversa composizione per il giudizio.

2. Il ricorrente ha chiaramente evidenziato come nel caso di specie la contestazione elevata sia procedibile di ufficio, attesa la connotazione del fatto non solo ai sensi dell'art. 633 cod. pen., ma anche dell'art. 639-bis cod. pen. avendo gli imputati invaso e occupato secondo l'imputazione, del tutto esplicita sul punto, l'Ospedale regionale di Ancona Torrette, di proprietà e uso pubblico. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di pace, ovviamente in diversa composizione, per il giudizio, tenuto conto della portata effettiva della contestazione elevata e del disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000 anche per gli incombenti di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Ancona in diversa composizione per il giudizio. C