Cassation Court dismisses preliminary ruling request due to lack of specific deliberation and factual description in the lower court order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible the request for a preliminary ruling on jurisdiction by the Preliminary Hearing Judge of Reggio Calabria. The lower court failed to perform the required specific deliberation on the jurisdictional issue and omitted a description of the factual elements and the grounds for the jurisdictional objection. Consequently, the Court ruled that the request lacked the necessary self-sufficiency and proper motivation required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24-bis c.p.p.; Art. 4 comma 1 D.Igs. 10/10/2022 n.150: The preliminary ruling on jurisdiction is inadmissible if the lower court fails to deliberate specifically on the issue, analyze its merits, and provide a self-sufficient description of the factual elements and grounds for the objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUP presso il TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIAcontro: TAVARELLI PAOLO CARLO nato a NAPOLI il 28/04/1970 IVANOVIC IVANA nato il 23/10/1973 SIPONE PAOLO nato a ROMA il 07/09/1965 BERTON ENRICO nato a TREVISO il 13/08/1965 LANZAFAME FABIO nato a SIRACUSA il 24/08/1972 RICCI ANTONIO nato a BARI il 29/11/1976 SALVAGGIO PIETRO nato a SCIACCA il 06/08/1963 STALTERI GIUSEPPE nato a PALERMO il 01/10/1957 D'ANNA GINO VINCENZO nato il 25/09/1967 SCHEMBRI DAVIDE nato a AGRIGENTO il 21/11/1974 MAZZA CARMELO nato a PALERMO il 14/03/1967 DISCORNIA LUIGI nato a BARI il 14/02/1974 BOEKHOORN MARCEL MARTINUS JACOBUS JOHANNES nato il 30/10/1959 00ST DIEDRIK nato il 04/09/1986 VAN WUNGAARDEN PHILIP LEONARD nato il 29/04/1970 MICHIELI BRUNO nato a ROMA il 31/03/1970 SPERINDEO MASSIMO nato a CAGLIARI il 29/05/1977 PEDONE GAETANO nato a CASTELDACCIA il 27/07/1975 TORTORICI ONOFRIO nato a PALERMO il 01/05/1987 CALANNI BILLA GIANNI LUCA nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 08/12/1969 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; lette/sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc.
Gen. conclude in via principale per l'inammissibilità dell'istanza di remissione in subordine, qualora il collegio entri nel merito, confermare la competenza del GUP Tribunale di Reggio Calabria con trasmissione atti. udito i difensori: L'avvocato BISOGNO ANNAMARIA in difesa di LANZAFAME FABIO dopo il dibattimento si riporta agli scritti difensivi. L'avvocato FABIO MASSIMILIANO in difesa di PEDONE GAETANO e CALANNI BILLA GIANNI LUCA dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria. L'avvocato PADOVANI CHIARA in difesa di OOST DIEDRIK e VAN WIJNGAARDEN PHILIP LEONARD dopo il dibattimento chiede di dichiarare l'incompetenza del G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.
L'avvocato FERIOZZI ANTONIO in difesa di TAVARELLI PAOLO CARLO e IVANOVIC IVANA dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata la incompetenza per territorio della Autorità Giudiziaria del Distretto Giudiziario di Reggio Calabria, in favore della Autorità Giudiziaria del Distretto Giudiziario di Roma, ovvero della Autorità Giudiziaria del Distretto Giudiziario di Milano. L'avvocato SCIRETTI PERLA in difesa di BERTON ENRICO dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata la declaratoria di incompetenza del GUP di Reggio Calabria. L'avvocato GALLO DARIO in difesa di TORTORICI ONOFRIO dopo il dibattimento chiede di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Penale di Reggio Calabria.
L'avvocato MELANDRI MATTEO in difesa di SIPONE PAOLO dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria . L'avvocato PETRONIO FRANCESCA in difesa di OOST DIEDRIK e VAN WIJNGAARDEN PHILIP LEONARD dopo il dibattimento chiede di dichiarare l'incompetenza del G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. L'avvocato PELLEGRINO CIRO in difesa di BOEKHOORN MARCEL MARTINUS JACOBUS JOHANNES dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria .
L'avvocato SALEMI FEDERICA in difesa di MICHIELI BRUNO dopo il dibattimento si riporta agli scritti difensivi. L'avvocato TERRANOVA ANTONIO in difesa di PEDONE GAETANO dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza preliminare del 15 marzo 2023, ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza territoriale "con riguardo a tutti gli imputati" (Tavarelli Paolo Carlo e altri) nonché "considerando l'ampiezza dei poteri della Corte regolatrice" della questione sulla competenza del Gip in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante. 1.1.
Secondo quanto riferisce il giudice remittente, a seguito delle argomentazioni addotte dalla Procura e dalle difese di tutti gli imputati, in tema di competenza territoriale, era necessario, stante la complessità della questione dedotta, investire la Corte di Cassazione. Sono state presentate memorie difensive nell'interesse degli imputati Calanni Billa Gianni Luca, Pedone Gaetano, Tortorici Onofrio (avv. Massimiliano Fabio, avv. Dario Gallo, avv. Antonio Terranova); Sperindeo Massimo, Tortorici Onofrio e Calanni Massimo (avv. Valentina Castellucci);
Ivanovic Ivana e Tavarelli Paolo Carlo (avv. Antonio Feriozzi); Lanzafame Fabio (avv. Maria Karen Garrini); Van Wijngaarden Philip Leonard e Oost Diedrik (avv. Chiara Padovani e Francesca Petronio); Boekhoorn Marcel Martinus lacobus 3ohannes (avv. Bruno Cova e avv. Ciro Pellegrino); Berton Enrico (avv. Perla Sciretti). Inoltre, nell'interesse di Tavarelli Paolo Carlo e di Ivanovic Ivana sono stati depositati documenti ad integrazione di quelli trasmessi dall'ufficio remittente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va rilevato in primo luogo che la rimessione della questione sulla competenza (funzionale) del gup in ordine alla delimitazione dei capi di imputazione, con riferimento alle aggravanti contestate, esula dall'ambito della previsione normativa in oggetto, e che il riferimento "alla ampiezza dei poteri della Corte di Cassazione in merito alla totalità della questione dedotta", oltre che generico, è quanto meno eccentrico, posto che è la legge che circoscrive le attribuzioni della corte regolatrice e, come si evince dal chiaro tenore letterale dell'art. 24-bis cod. proc. pen., solo la questione sulla competenza territoriale può essere rimessa, anche d'ufficio, alla Corte di Cassazione.
3. Per quanto riguarda quest'ultima, ossia la rimessione in via incidentale della questione sulla competenza territoriale, l'ordinanza si caratterizza per assoluta genericità. Il Gip fa riferimento alle memorie delle parti ed alle discussioni orali, acquisite nelle precedenti udienze, nonché alla valutazione della competenza con riguardo a tutti i reati in contestazione, con ordine di trasmissione alla Corte di "tutti gli atti posti a corredo della richiesta di rinvio a giudizio, copia delle trascrizioni e dei verbali d'udienza e le istanze per come formulate e documentate dalle difese", lasciando intendere che:
a) sia compito della corte regolatrice estrapolare e delimitare l'ambito della questione attinente alla competenza per territorio;
b) sia sufficiente, per giustificare il rinvio pregiudiziale, che il giudice remittente ritenga tout court necessario - secondo una valutazione che prescinde dalla discrezionalità, visto che non è motivata - investire la Cassazione della questione sollevata dalle parti. 3.1. Come la Corte ha avuto modo di precisare, sin dalle prime applicazioni dell'istituto processuale inserito nel codice di rito dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), se è vero che « la norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che "pronuncia ordinanza" », è pur vero, tuttavia, che « si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza.
Siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza» (in motivazione, sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, Piredda, n.m., richiamata anche da sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, Ruggeri, n.m.).
Nel caso di specie, è evidente che non risultano essere state rispettate le condizioni per il rinvio pregiudiziale. Il Giudice, infatti, non ha compiuto una specifica delibazione della questione, laddove, invece, avrebbe dovuto esporre le questioni sollevate dalle parti, analizzarle e compiere una preliminare delibazione di fondatezza, prospettando le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione, sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, n.m.).3.2. Sussiste un ulteriore rilievo in punto di ammissibilità, costituito dall'evidente difetto di autosufficienza, risultando del tutto omessa da parte del giudice a quo la descrizione della fattispecie oggetto di giudizio, l'indicazione, sia pure succinta, degli elementi di fatto per cui si procede e delle modalità della condotta che hanno determinato la contestazione dei reati agli imputati, i termini e motivi dell'istanza con la quale fu eccepita dalle parti la questione d'incompetenza in relazione al /ocus commissi delicti. 3.3.
Una differente conclusione finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischierebbe di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare "al buio" la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale dell'atto di rimessione. Da qui la necessità che il provvedimento sia dotato della necessaria autosufficienza, non potendo esigersi che sia la Corte di cassazione ad emendare l'evidenziata lacuna mediante la diretta lettura degli atti che comporterebbe, attesa la genericità dell'ordinanza di rimessione, lo svolgimento di compiti demandati dal legislatore esclusivamente alla preventiva valutazione del giudice del merito.
Da ultimo, il giudice di legittimità, in linea con l'interpretazione che precede, ha ribadito che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, nonché operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento (sez. 5, ud. 07/07/2023, Tribunale di Agrigento rimett.
— informazione provvisoria n. 15/2023).
4. In tali termini, il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non risulta pertanto ammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale e dispone la trasmiss