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Ordinanza — n. 30720/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30720/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30720/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA PALERMO CONFESERCENTI PROVINCIALE DI PALERMO avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO RITENUTO IN. FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti del procedimento n. 12873/2020 R.G. ricorsi (ricorrenti TUTINO Giacinto Giuseppe più 8) e quelli del proc. n. 20425/2023, formato per la correzione (a domanda) del rilevato errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 28504/2020.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30720/2023 — snpen · Corte di Cassazione: FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti del procedimento n. 12873/2020 R.G. ricorsi (ricorrenti TUTINO Giacinto Giuseppe più 8) e quelli del proc. n. 20425/2023, formato per la correzione (a domanda) del rilevato errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 28504/2020.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali tassazione delle spese anticipo delle spese ripetibili rimborso delle spese spese di assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA PALERMO CONFESERCENTI PROVINCIALE DI PALERMO avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO RITENUTO IN. FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti del procedimento n. 12873/2020 R.G. ricorsi (ricorrenti TUTINO Giacinto Giuseppe più 8) e quelli del proc. n. 20425/2023, formato per la correzione (a domanda) del rilevato errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 28504/2020.

Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza suindicata. Rilevato che per mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 28504 del 18/9/2020, dep. il successivo 14 ottobre 2020, non è stata disposta la condanna dei ricorrenti Tutino Giacinto, Di Salvo Giacinto, Eucaliptus Nicolò, Girgenti Silvestro, Liga Pietro, Liga Paolo, Lombardo Francesco, Mineo Gioacchino, Mineo Francesco, in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado da Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, del Servizi, delle Professioni e delle piccole e medie imprese di Palermo - Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo e della Confesercenti - Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi- Provinciale di Palermo, come da nota spese depositata in udienza, in complessivi euro 7.722,00, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, che tale erronea indicazione dispositiva costituisce errore materiale emendabile secondo la procedura indicata all'art. 130 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 15 del 31/5/2000, Radulovic, Rv. 216705); ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla correzione dell'errore, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dispone che dopo le parole "Cassa delle ammende." sia inserita la seguente frase "Condanna Tutino Giacinto, Di Salvo Giacinto, Eucaliptus Nicolò, Girgenti Silvestro, Liga Pietro, Liga Paolo, Lombardo Francesco, Mineo Gioacchino e Mineo Francesco, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle piccole e medie imprese di Palermo - Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo e della Confesercenti - Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi- provinciale di Palermo, che liquida, in complessivi euro 7.722,00, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 luglio 2023. DEPOSITATO IN CANCELLAR1A SECONDA SEZIONE PEN