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Ordinanza — n. 30716/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant filed it personally after losing standing under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30716/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally filed it after losing standing under the modified Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Meljoudou Icham, sought to challenge a settlement agreement regarding theft and extortion imposed by the Court of Appeal of Turin. The court ruled that the legislative change effective June 2017 removed the personal right to appeal once the defendant had lost standing, rendering the filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: The right to file a criminal appeal personally is extinguished for a defendant who has lost standing following the legislative modification of Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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criminal appeal standing loss of standing personal appeal right procedural law amendment inadmissible appeal ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Torino ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati di furto ed estorsione.
Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione del ricorso.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Torino ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Meljoudou Icham, nato in Marocco il 03/09/1981, avverso la sentenza del 19/04/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Torino ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati di furto ed estorsione.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione del ricorso. fr c(é' Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con.segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 27.06.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Elisabett iRosi r / t DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENAL