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Ordinanza — n. 30714/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30714/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30714/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In data 3 aprile 2023 il Tribunale di Vicenza, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Yassine Mohsni la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 5, legge n. 110 del 1975. Yassine Mohsni propone personalmente ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione, il vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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artt. 629 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30714/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 629 cod. pen. e 5, legge n. 110 del 1975. Yassine Mohsni propone personalmente ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione, il vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale infrazione alla legge sulle armi allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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artt. 629 cod. pen
In data 3 aprile 2023 il Tribunale di Vicenza, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Yassine Mohsni la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 629 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Yassine Mohsni propone personalmente ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione, il vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di MOHSNI YASSINE (CUI 03WLN5J) nato il 27/11/1983 avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 3 aprile 2023 il Tribunale di Vicenza, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Yassine Mohsni la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 5, legge n. 110 del 1975.

2. Yassine Mohsni propone personalmente ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione, il vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec