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Ordinanza — n. 30713/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of generic mitigating circumstances in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30713/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously agreed to a specific sentence reduction that excluded generic mitigating circumstances. The appellant argued for the recognition of these circumstances, but the court held that the procedural agreement made in the second instance cannot be unilaterally modified. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; The plea agreement reached in the second instance regarding the sentence cannot be unilaterally modified by the appellant, as the parties' voluntary negotiation binds them to the agreed terms unless the agreement itself is illegal.

Parole chiave

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second instance plea generic mitigating circumstances waiver of rights procedural agreement inadmissible appeal sentence reduction binding contract adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. rideterminava la sanzione inflitta al ricorrente in primo grado in ordine ai reati di rapina ed altro.
Art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Bruno Gennaro, nato a Villaricca il 16/11/1999, avverso la sentenza del 21/11/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. rideterminava la sanzione inflitta al ricorrente in primo grado in ordine ai reati di rapina ed altro.

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge per non avere la Corte riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile poiché con esso si deduce una questione che aveva formato oggetto di rinuncia, avendo il ricorrente acconsentito a che la Corte h/L rideterminasse la pena nei termini concordati dallo stesso imputato, che non contemplavano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 27.06.2023. Il Consigliere estensore Giuseppe Sgadari 1k3/ DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL