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Ordinanza — n. 30706/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30706/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30706/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RDINANZA Sul ricorso proposto da MORELLI ORLANDO n. Avezzano il 22/10/1975 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 21/3/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avezzano in data 4/2/2021 e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, determinava in anni tre di reclusione ed euro 1000,00 di multa la pena inflitta a Morelli Orlando con riguardo al delitto di rapina impropria aggravata ascrittogli in rubrica.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30706/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170). Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia un, peraltro, insussistente difetto di contestazione dell'aggravante ex art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen., chiaramente evocata nell'incolpazione, a fronte dell'intervenuta rinunzia ai motivi di merito. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali «della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

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aggravamento della pena rapina qualificata concorso materiale di reati tentate lesioni personali gravi altri reati altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

RDINANZA Sul ricorso proposto da MORELLI ORLANDO n. Avezzano il 22/10/1975 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 21/3/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avezzano in data 4/2/2021 e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, determinava in anni tre di reclusione ed euro 1000,00 di multa la pena inflitta a Morelli Orlando con riguardo al delitto di rapina impropria aggravata ascrittogli in rubrica.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato tramite il proprio difensore, deducendo il difetto di contestazione in relazione alla circostanza aggravante delle più persone riunite. • 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Rv.276102;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170). Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia un, peraltro, insussistente difetto di contestazione dell'aggravante ex art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen., chiaramente evocata nell'incolpazione, a fronte dell'intervenuta rinunzia ai motivi di merito. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali «della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 22 giugno 2023 Il Consiglie