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Ordinanza — n. 30705/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30705/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30705/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Messina avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina in data 3/3/2023 nei confronti di BORZI' ANTONINO n. a Messina il 9/9/1979 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

Regesto Legislator

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art. 646 cod.pen; Ordinanza — n. 30705/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 26/5/2022, aveva assolto Borzì Antonino dal reato ex art. 646 cod.pen. con la formula perché il fatto non sussiste.

Parole chiave

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motivi di cassazione ritiro dell'azione giudiziaria abbandono del procedimento azione di contestazione conseguenze del ritiro procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod.pen
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 26/5/2022, aveva assolto Borzì Antonino dal reato ex art. 646 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Messina avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina in data 3/3/2023 nei confronti di BORZI' ANTONINO n. a Messina il 9/9/1979 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 26/5/2022, aveva assolto Borzì Antonino dal reato ex art. 646 cod.pen. con la formula perché il fatto non sussiste.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla conferma della pronunzia assolutoria. Con successivo atto del 29/3/2023 lo stesso ufficio rinunziava all'impugnazione.3. L'atto abdicativo risulta validamente formalizzato ai sensi dell'art. 589, comma 3, e allo stesso consegue l'estinzione del giudizio d'impugnazione. Questa Corte ha, infatti, precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente