Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law changed appeal rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law took effect. The appellant argued for a sentence reduction under Article 62 bis of the Penal Code, but the new procedural code removed the right for individuals to directly file appeals. Consequently, the court ruled that only the public prosecutor or the victim could file such appeals, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: The right to directly file an appeal to the Court of Cassation was abolished for the interested party by the 2017 law, restricting such appeals to the public prosecutor or the victim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da BOUSSALEM BILLAL n. a Torino il 10/4/2003 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 1/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 8/6/2022 e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, determinava in anni uno,mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa la pena inflitta a Boussalem Billal con riguardo al delitto di rapina aggravata ascrittogli in rubrica.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo la violazione di legge con riguardo alla riduzione di pena effettuata ex art. 62 bis cod.pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden