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Ordinanza — n. 30702/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30702/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30702/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da MAZZOLA RITA n. a Napoli il 7/9/1996 avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Teramo in data 27/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Teramo, in accoglimento della concorde proposta delle parti, applicava a Mazzola Rita la pena di anni tre di reclusione ed euro 2.200,00 di multa in ordine ai delitti di rapina impropria e truffa aggravata a lei ascritti in rubrica.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30702/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a Napoli il 7/9/1996 avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Teramo in data 27/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Teramo, in accoglimento della concorde proposta delle parti, applicava a Mazzola Rita la pena di anni tre di reclusione ed euro 2.200,00 di multa in ordine ai delitti di rapina impropria e truffa aggravata a lei ascritti in rubrica.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa commisurazione della pena per rapina tentata rapina reato di poca entità altri reati infrazione privilegiata
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da MAZZOLA RITA n. a Napoli il 7/9/1996 avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Teramo in data 27/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Teramo, in accoglimento della concorde proposta delle parti, applicava a Mazzola Rita la pena di anni tre di reclusione ed euro 2.200,00 di multa in ordine ai delitti di rapina impropria e truffa aggravata a lei ascritti in rubrica.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, deducendo la violazione di legge in relazione alla qualificazione del delitto di rapina impropria come consumato e non tentato.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 1 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116-01; Sez. 5 , n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023-01), evenienza che deve essere esclusa nella specie, alla luce del tenore dell'incolpazione. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi