Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the cassation petition without a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition for cassation without a qualified lawyer. Although the appellant argued for the violation of law regarding the crime, the court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, strictly requires representation by a special defense bar member. The court upheld this requirement based on the high professional qualification needed for cassation defense, rejecting constitutional challenges as unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; The personal filing of a cassation appeal by an accused is inadmissible; representation by a qualified defense lawyer is mandatory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cartanese Matteo, nato a San Severo 1'11.8.1979, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 19.12.2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto nell'interesse di Matteo Cartanese contro la sentenza del 16.3.2016 con cui il Tribunale di Foggia lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui 707 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di arresto oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione Matteo Cartanese deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato;
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in