Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30697/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30697/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30697/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 23.2.2023 il Tribunale di Napoli ha deciso sulla istanza di riesame presentata nell'interesse di Salvatore Andretta e Andrea Andretta contro il provvedimento con cui il GIP, in data 8.2.2023, aveva disposto nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere ritenendoli gravemente indiziati per i delitti di tentato omicidio aggravato anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., detenzione e porto d'arma da fuoco, del pari aggravata ai sensi del medesimo art. 416-bis.1 cod. pen., e di cui ai capi 2) e 6) della provvisoria incolpazione; il solo Salvatore Andretta, anche dei fatti di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso di cui ai capi 3), 4), della imputazione provvisoria, di tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso di cui al capo 5); i giudici del riesame hanno annullato la ordinanza del GIP nei confronti del solo Andrea Andretta quanto al capo 1) della provvisoria incolpazione elevata nei suoi confronti disponendone la formale scarcerazione se non detenuto per altro ed hanno invece respinto il gravame per Salvatore Andretta;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30697/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1 - n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 - 01; Sez. 4 - , n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 - 01).

Parole chiave

Generato dall'IA
indagine per omicidio estorsione atti istruttori penali inchiesta mascherata assassinio indagine per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 273 cod. proc. pen
Domenico Buonincontro deducendo: 2.1 per Salvatore Andretta: 2.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Andretta Salvatore, nato a Acerra il 26.5.1963, Andretta Andrea, nato a San Felice a Cancello il 24.9.1985, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 23.2.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. Domenico Buonincontro, in difesa di Salvatore e Andrea Andretta, che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23.2.2023 il Tribunale di Napoli ha deciso sulla istanza di riesame presentata nell'interesse di Salvatore Andretta e Andrea Andretta contro il provvedimento con cui il GIP, in data 8.2.2023, aveva disposto nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere ritenendoli gravemente indiziati per i delitti di tentato omicidio aggravato anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., detenzione e porto d'arma da fuoco, del pari aggravata ai sensi del medesimo art. 416-bis.1 cod. pen., e di cui ai capi 2) e 6) della provvisoria incolpazione; il solo Salvatore Andretta, anche dei fatti di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso di cui ai capi 3), 4), della imputazione provvisoria, di tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso di cui al capo 5); i giudici del riesame hanno annullato la ordinanza del GIP nei confronti del solo Andrea Andretta quanto al capo 1) della provvisoria incolpazione elevata nei suoi confronti disponendone la formale scarcerazione se non detenuto per altro ed hanno invece respinto il gravame per Salvatore Andretta;

2. propongono ricorso per cassazione sia Salvatore che Andrea Andretta con unico ricorso a firma dell'Avv. Domenico Buonincontro deducendo: 2.1 per Salvatore Andretta: 2.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. ed alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie di cui agli artt. 110, 56, 575 n. 3, 416-6/5.1 cod. pen.: ripercorre il tenore delle conversazioni intercorse tra Emanuele D'Agostino e Vincenzo Della Valle nei giorni successivi all'attentato e durante il ricovero del primo in ospedale; evidenzia, allora, che proprio dal tenore di tali conversazioni si poteva comprendere come l'obiettivo non fosse il D'Agostino ma proprio il Della Valle ed anche il movente dell'azione delittuosa; aggiunge che le due ricostruzioni, quella della difesa e quella proposta dall'accusa, sono in insanabile contrasto senza che il provvedimento impugnato abbia potuto congruamente motivare sulla riconducibilità del mandato omicidiario a Salvatore Andretta non potendo a tal fine rilevare la espressione utilizzata dal ricorrente nella conversazione del 19.18 del 20.11.2021 con il figlio Andrea, da cui si desume esclusivamente l'intenzione di picchiare il D'Agostino; rileva che tale ricostruzione è peraltro coerente con la conversazione del 3.3.2022 in cui Andrea Andretta aveva riferito alla moglie dell'incontro avuto dal padre con Giancarlo Avventurato il quale aveva assicurato che il D'Agostino era già stato punito tanto che la conclusione positiva della vicenda era stata siglata con l'incontro del 21.11.2021 e la sfilata a bordo delle moto, seguiti dallo stesso D'Agostino e dal Della Valle, a dimostrazione dell'avvenuto chiarimento; sottolinea che lo stesso Giancarlo Avventurato, pur collaboratore, non ha mai formulato una chiamata in reità nei confronti di Salvatore Andretta quanto al tentato omicidio del D'Agostino; rileva che nemmeno l'avvistamento del Picardi presso la abitazione degli Andretta può assurgere a dignità di indizio trattandosi di evenienza occorsa il giorno 2.11.2021, a distanza di tempo dai fatti; sottolinea come, in ogni caso, non siano emersi i presupposti fattuali della premeditazione poiché l'incontro tra il Picardi, fermo ad un incrocio ed in evidente stato di ebbrezza, ed il D'Agostino, era stato casuale e l'esplosione dei colpi di pistola era avvenuto in maniera impulsiva; 2.2 per Andrea Andretta: 2.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. ed alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestazione di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. 10, 12 e 14 I. 497 del 1974 articolata al capo 2): rileva che i fatti oggetto del capo 2) della imputazione risulterebbero, secondo il Tribunale, dal racconto fornito dal Andrea Andretta alla coppia di amici e riportato nella intercettazione del 3.3.2022 ma dal cui contenuto non si desume alcun elemento a suo carico; riporta, invece, il racconto fornito da Giancarlo Avventurato nell'interrogatorio del 13.1.2023 il cui contenuto esclude che Andrea Andretta si fosse portato a casa degli Avventurato munito di pistola e mitraglietta Skorpion; 2.1 per Salvatore Andretta: 2.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. ed alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie di cui agli artt. 110, 56, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. con riferimento alla vicenda in danno di Antonio Garzone, titolare della Queen Construction srl: riporta, in primo luogo, il contenuto della conversazione intercorsa tra Andrea Andretta e Salvatore Andretta il 13.1.2022 dal cui tenore risulta che "Francuccio" aveva portato i saluti a Antonio Garzone, zio della moglie di Salvatore Andretta, nel corso di un "giro" per i cantieri; segnala che l'espressione relativa ai "carcerati" non era collegata alla Queen Construction srl ma ai cantieri di Nicola di Aversa e di Mimmo De Sena; richiama, ancora, la conversazione del 4.2.2022 sottolineando che, comunque, l'iniziativa di "salutare" Antonio Garzone era stata di "Francuccio" mentre stava facendo e che le parole di Andrea Andretta spese nella conversazione intercorsa con la moglie Di Nardo non sono significative perché frutto di considerazioni di natura personale come non significativa è la affermazione dell'Andretta Salvatore di prendere le parti di chi fosse stato eventualmente denunciato; richiama, ancora, la intercettazione del 5.2.2022 da cui si desume che il ricorrente aveva rimproverato il "Francuccio" per essere passato dal Garzone che, peraltro, aveva equivocato e non è mai stato sentito; 2.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. ed alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie di cui agli artt. 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. circa il capo 4): premette che Giuseppe Girardi, titolare della Group Girardi Services sas è non soltanto il datore di lavoro di Andrea Andretta ma, anche, una persona legata da trentennale amicizia con la famiglia del ricorrente nei cui confronti il figlio Andrea aveva manifestato il suo disappunto per non essere stato coinvolto in una iniziativa imprenditoriale cui, tuttavia, il padre Salvatore non aveva manifestato alcun interesse; richiama, quindi, la conversazione in cui Andrea Andretta ricostruiva l'episodio della chiusura dell'attività del Girardi ad opera del padre Salvatore che aveva intenzione di gestirla in prima persona corrispondendo al Girardi la somma di 2.000 mensili, analoga a quella da lui percepita; aggiunge che un chiarimento della vicenda era intervenuto a cura di Orsola Garzone (moglie di Salvatore) la quale aveva spiegato che il marito, nel lontano 1995, aveva costituito una società di fatto sopravvissuta alla carcerazione del coniuge e di cui le somme corrisposte periodicamente alla famiglia Andretta erano null'altro che la concordata quota di partecipazione agli utili; segnala la inadeguatezza della motivazione anche alla luce della mancata escussione della persona offesa; 2.1.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. ed alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie di cui agli artt. 110, 56, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. quanto al capo 5): segnala che gli esecutori materiali della tentata estorsione in danno della EL.GI .

Costruzioni srl, commessa in data 7.11.2022, sono pacificamente Franco Tedesco, Gerardo Carofaro e Massimo Valpolicelli, tutti tratti in arresto in data 12.12.2022; richiama, quindi, la intercettazione della conversazione intercorsa lo stesso giorno in casa di Andrea Andretta tra costui e la moglie e, poi, con il padre Salvatore il quale aveva cercato un contatto con il proprietario della ditta di frutta secca che si sarebbe insediato nell'immobile ex Knorr ed ex Doria in vista delle assunzioni che sarebbero seguite e, perciò, per finalità del tutto diverse e con soggetto diverso rispetto alla iniziativa invece assunta dai tre arrestati; richiama, ancora, la medesima conversazione del 12.12.2022 e le parole di Salvatore Andretta, non considerate dal Tribunale che ha del tutto trascurato la pur percorribile ricostruzione alternativa rispetto a quella invece seguita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono, complessivamente, infondati.1. Non è in primo luogo inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178;

Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976;

Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). D'altra parte, i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso, l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, e occorrendo, invece, nel secondo caso, la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito (cfr., Sez. 2 - , n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 - 02;

Sez. 1 - n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 - 01; Sez. 4 - , n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 - 01).

2. Tanto premesso, rileva il collegio che le censure pur diffusamente articolate nell'interesse di Salvatore e Andrea Andretta non riescono, in realtà, ad evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione con cui il Tribunale ha confermato l'apprezzamento del GIP circa la consistenza del compendio indiziario acquisito a carico dei due finendo, in realtà, per sottoporre alla attenzione della Corte una lettura alternativa delle medesime emergenze investigative che i giudici di merito hanno valutato in termini che, tenuto conto delle peculiarità proprie della fase incidentale, appaiono complessivamente congrui ed esaustivi; in particolare, il Tribunale ha dato conto degli elementi sui quali ha potuto allo stato confermare le contestazioni elevate in sede cautelare nei confronti degli odierni ricorrenti le cui difese hanno insistito su profili di "travisamento" che si risolvono, invero, nella denunzia di "errori" di valutazione e di interpretazione dei fatti che, come accennato, in questa sede non è consentita. 3.1 La posizione di Salvatore Andretta.

Salvatore Andretta è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato dell'episodio di tentato omicidio (aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo) quale mandante dell'attentato in danno di Emanuele D'Agostino, reo di aver picchiato un proprio accolito per aver "sconfinato" dalla propria zona di spaccio, materialmente eseguito da Giuseppe Picardi (separatamente condannato); dei fatti di detenzione e porto ingiustificato di armi da fuoco (con la medesima aggravante dell'art. 416- bis.1 cod. pen.); sempre in qualità di "mandante", dei fatti di estorsione di volta in volta tentata o consumata in danno della Queen Costruction srl di Antonio Garzone, della Group Girardi Service sas di Giuseppe Girardi e, infine, della EL.GI .

Costruzioni srl. 3.1.1 Con il primo motivo del ricorso la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza in merito all'episodio di tentato omicidio in danno di Emanuele D'Agostino; osserva, infatti, che dal tenore delle conversazioni intercorse tra i protagonisti sarebbe stato possibile optare per una diversa lettura della vicenda, a partire dalla individuazione del reale obiettivo dei colpi di arma da fuoco esplosi da Giuseppe Picardi; sotto altro profilo, i giudici di merito avrebbero dovuto prendere atto che, proprio alla luce della ricostruzione emergente dal complesso delle captazioni, la questione dello "sgarbo" perpetrato in danno di un sodale degli Andretta si era in realtà "risolta" nel corso della stessa giornata grazie all'intervento ed alla mediazione di Andrea Andretta e Giancarlo Avventurato tanto che della ripristinata armonia tra i due gruppi (gli Andretta e gli Avventurato) era stata fornita una dimostrazione "plateale" con una sorta di "sfilata" in moto nelle vie del centro di Aversa da parte dei rispettivi esponenti apicali.

In tal modo, tuttavia, la difesa, come già accennato, finisce per proporre una lettura alternativa degli elementi acquisiti e di cui, tuttavia, il provvedimento impugnato ha dato conto in maniera analitica e da cui ha tratto delle conclusioni non arbitrarie. In particolare, il Tribunale ha ripercorso, con l'ausilio delle intercettazioni eseguite nella stessa giornata del 2011.2021, l'episodio dello "sgarbo" del D'Agostino e, soprattutto, la reazione scomposta di Salvatore Andretta alla notizia di quanto era accaduto in danno di uno dei suoi ad opera di un esponente della famiglia Avventurato (cfr., in particolare, le captazioni delle ore 19,18, 19,36, 19,37, a pag. 5 della ordinanza); il fatto aveva infatti determinato l'accorrere del cognato dell'Andretta recante un piccolo arsenale di armi pronte all'uso (cfr., ancora, ivi).

L'episodio, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, evidentemente tutt'altro che banale, aveva anzi indotto lo stesso Giancarlo Avventurato, fratello del capoclan omonimo, a recarsi a casa degli Andretta per tentare di comporre la vicenda assicurando che il D'Agostino aveva ricevuto la giusta punizione per quanto era avvenuto; per altro verso, e di rimando, la "visita" dei due Andretta (padre e figlio) presso la abitazione di Bruno Avventurato (cfr., la intercettazione del 3.3.2022, ivi, pag. 6). Il Tribunale non ha mancato di considerare che i due gruppi avevano voluto fornire una plateale dimostrazione della ricomposizione della lite con la sfilata sulle moto a bordo delle quali erano transitati nel centro di Acerra Salvatore e Giovanni Andretta, seguiti da Bruno e Giancarlo Avventurato oltre che dallo stesso D'Agostino.

L'ordinanza ha inoltre richiamato le dichiarazioni di Giancarlo Avventurato, divenuto nel frattempo collaboratore di giustizia, riversate negli interrogatori del 27.10.2022, 17.11.2022 e 7.12.2022 in cui il dichiarante aveva ricostruito gli affari del gruppo Andretta ed i rapporti intercorrenti con la sua famiglia oltre che, in particolare, l'episodio relativo al tentato omicidio in danno del Di Domenico ad opera di Giuseppe Picardi che era passato, insieme ad altri, con gli Andretta; il collaboratore aveva per l'appunto riferito del giorno in cui lui stesso era andato da Andretta a cercare di "sistemare" le cose avendo tuttavia notato che, invece, erano state già portate delle armi per porre in essere una qualche reazione allo "sgarbo" (cfr., pag. 12).Non senza dar conto della apparente ricomposizione tra i due gruppi, il Tribunale ha tuttavia potuto concludere, in termini non illogici o arbitrari, nel senso che il complesso degli elementi acquisiti aveva dato ampiamente conto dei contrasti tra due famiglie criminali, alleate ma pur sempre distinte, in cui l'aggressione, ad opera del D'Agostino (della famiglia Avventurato) in danno di Giovanni Di Matteo (della famiglia Andretta), aveva scatenato la furia vendicatrice di Salvatore che si era procurato le armi per porre in essere una adeguata reazione; ha spiegato che l'intervento "mediatore" di Giancarlo Avventurato (sostenuto, per quel che è emerso, anche da Andrea Andreatta che aveva a sua volta cercato di placare le ire del padre meritando, per questa ragione, l'annullamento dell'ordinanza in parte qua) non era chiaro quale tipo di accordo avesse sortito e, soprattutto, se fosse stato sufficiente a sancire la adeguatezza della punizione inferta al D'Agostino dal suo stesso gruppo.

Per altro verso, i giudici del riesame hanno dato conto della dinamica dell'attentato oggetto di videoripresa che aveva consentito di verificare come il Picardi avesse puntato l'arma nei confronti proprio del predetto che, dopo esser sceso dal motociclo su cui era arrivato in compagnia di Della Valle, stava cercando di allontanarsi. Per questa ragione, dunque, anche le considerazioni sviluppate dalla difesa circa la portata dei colloqui intercettati tra lo stesso D'Agostino ed il Della Valle nella stanza di ospedale dove il primo era stato ricoverato finiscono per proporre una interpretazione dei dati intercettivi finalizzata ad una alternativa ricostruzione della vicenda su cui il Tribunale non ha omesso di soffermarsi dando conto, con motivazione esaustiva, del proprio convincimento.

L'ordinanza ha, inoltre, motivato sul rilievo in punto di premeditazione (esclusa nel parallelo giudizio definito nei confronti del Picardi) dovendosi peraltro tener conto che, in ogni caso, e fatto salvo ogni ulteriore ed opportuno approfondimento che troverà la sua opportuna sede nel giudizio di merito, tale soluzione è del tutto fisiologica poiché la circostanza aggravante della premeditazione può essere estesa al concorrente, che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, soltanto qualora questi ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori (cfr., Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv. 271952 - 01). 3.1.2 Con il secondo motivo, la difesa di Salvatore Andretta denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'episodio della (tentata) estorsione in danno della Queen Construction srl che sarebbe stata materialmente posta in essere da tale "Francuccio" il quale, facendo il "giro dei cantieri", aveva portato ad Antonio Garzone, titolare della ditta, tra le poche che stavano lavorando in quel periodo, i "saluti" del ricorrente.

Anche in tal caso, il Tribunale (cfr., pagg. 13-16 della motivazione), ha dato conto in maniera esaustiva delle emergenze investigative e, in particolare, delle intercettazioni che avevano permesso di accertare la estorsione (tentata) in danno della predetta società (cfr., ad esempio, pag. 15, la intercettazione delle ore 16,25 del 13.1.2022 tra Salvatore Andretta ed il figlio Andrea sul "giro" dei cantieri che era stato fatto da Gennaro Tedesco "Francuccio" "per i carcerati"; ma, anche, la conversazione del 5.2.2022 tra Salvatore ed Andrea e quella tra Andrea e la moglie Raffaella Di Nardo).

Nel passare in rassegne tali emergenze, il Tribunale ha dato conto della alternativa prospettazione proposta dalla difesa ed ha motivato, in termini che - alla luce dei limiti propri del sindacato riservato a questa Corte e della natura incidentale della fase - non sono sindacabili. 3.1.3 Considerazioni analoghe vanno fatte per quanto concerne il motivo di ricorso articolato in merito alla estorsione in danno della Girardi Group srl: anche in tal caso, infatti, la difesa si è prodigata nel prospettare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto alle conclusioni cui, alla luce degli elementi acquisiti, il Tribunale ha ritenuto di dover pervenire in coerenza con quanto già ritenuto nella ordinanza genetica.

La vicenda è stata anche qui ricostruita dai giudici di merito sulla scorta della analisi del materiale fornito dalle intercettazioni con riguardo, in particolare, alle conversazioni intercorse tra Salvatore Andretta ed il figlio Andrea (cfr., ad esempio, pag.

17) il quale, dal canto suo, aveva espresso al Girardi tutta la sua delusione per non essere stato coinvolto nella società di autonoleggio facendogli presente che, a quel punto, egli si sarebbe tirato indietro e si sarebbe disinteressato anche di eventuali evenienze che fossero intervenute ((furto di auto, incendio di auto o altro), fermo restando, peraltro, l'obbligo di pagamento di 2.000 euro al mese (cfr., pag. 18). E, ancora, i giudici di merito hanno spiegato come, ancora una volta dalle intercettazioni, fosse emerso che Salvatore Andretta aveva "chiuso" d'autorità l'attività del Girardi per gestirla lui stesso e venendo soltanto a fatica convinto dal figlio Andrea a tornare sui suoi passi, consigliandogli di "accontentarsi" della somma mensile che gli veniva corrisposta. Il Tribunale non ha mancato di prendere in esame la diversa ricostruzione della vicenda proposta dalla difesa (cfr., ivi, pag.

20) finendo tuttavia, con motivazione che, per le considerazioni già svolte in precedenza con riguardo alla natura del giudizio di legittimità e di quella della fase incidentale, non è censurabile.3.1.4 Ad una simile valutazione è destinato anche il motivo di ricorso articolato dalla difesa sul capo 5), della provvisoria incolpazione, concernente la tentata estorsione in danno di EL.GI . Costruzioni srl posta in essere da Gennaro Tedesco, Carofaro Vincenzo e Massimiliano Volpicelli e di cui Salvatore Andretta sarebbe il mandante (cfr., pagg. 21-23 della ordinanza).

Il Tribunale ha in particolare richiamato la conversazione intercorsa tra Andrea Andretta e la moglie a proposito, per l'appunto, dell'arresto dei tre che, secondo il giovane, e pacificamente riferendosi al padre Salvatore, "... ce li mandò lui ... " (cfr., ivi, pag. 21); ma, anche, la conversazione del 12.12.2022 alle ore 15,29 intercorse tra Salvatore Andretta ed il figlio e, infine, quanto riferito da Giancarlo Avventurato nell'interrogatorio del 7.12.2022 a proposito del fatto che Carofaro Vincenzo si occupava proprio delle estorsioni per conto di Salvatore And retta.

E' dunque da questi elementi, complessivamente considerati ed analiticamente esposti, che i giudici del riesame, con motivazione non sindacabile in questa sede, hanno potuto confermare la valutazione operata dal GIP circa l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente. 3.2 La posizione di Andrea Andreatta. Nei confronti di Andrea Andretta il Tribunale ha annullato la misura cautelare con riguardo al fatto di cui al capo 1) e l'ha confermata, invece, per quanto concerne i capi 2) e 6), concernenti la detenzione ed il porto di armi da fuoco.

Il ricorso del giovane Andretta, in realtà, è imperniato esclusivamente sul capo 2) con riguardo al quale la difesa denunzia violazione di legge e vizio di motivazione contestando le implicazioni desunte dai giudici di merito dal contenuto della conversazione intercettata in data 3.3.2022 tra Andrea Andretta ed una coppia di amici e richiamando, per contro, il racconto fornito da Giancarlo Avventurato. Ma anche in tal caso, la difesa non si confronta adeguatamente con i dati investigativi di cui il Tribunale ha dato conto in maniera puntuale, con riguardo - in particolare - alla intercettazione del 3.3.2022 (cfr., pagg. 6-7 della ordinanza) in cui sarebbe stato lo stesso odierno indagato a riferire della disponibilità di armi da fuoco pronte all'uso per reagire contro l'affronto subito da parte degli Avventurato e che, anzi, erano state prontamente (anche se non tutte) messe via proprio all'arrivo di Giancarlo Avventurato che si era recato dagli Andretta per cercare di appianare la vicenda.

4. L'infondatezza dei ricor