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Ordinanza — n. 30696/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against agreed sentencing are inadmissible for omitting acquittal checks or age assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30696/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by four defendants inadmissible. The defendants argued that the lower court failed to verify acquittal conditions under Article 129 of the Criminal Procedure Code and incorrectly assessed the age of one defendant based solely on radiological examination. The court ruled that appeals against agreed sentencing are strictly limited to specific grounds, excluding challenges regarding the omission of acquittal checks or age verification.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against agreed sentencing judgments are inadmissible if they challenge the omission of acquittal conditions or age assessment, as these grounds fall outside the permissible scope of review at this stage.

Parole chiave

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agreed sentencing cassation appeal acquittal conditions age assessment inadmissible appeal Criminal Procedure Code procedural admissibility determinazione dell'età

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.
I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
Giampaolo Cazzola, mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione di cui assumono il carattere apodittico e di mero stile quanto alla esclusione delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Giampaolo Cazzola, mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione di cui assumono il carattere apodittico e di mero stile quanto alla esclusione delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886
Sez. F, 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761
Sez. 6, 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv. 278337
Sez. 4, 20/03/2015, M., Rv. 263448
Sez. 5, 05/11/2021, Fall Baba, Rv. 282822
Sez. 5, 19/10/2005, Duric, Rv. 233883
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di Hakik Ayoube (CUI 069PMT0), nato in Marocco il 31.1.1994, Soufyni Salah (CUI 05Z97GLP), nato in Marocco il 25.9.2004, Kanci Walid (CUI 062PRZS), nato in Marocco il 29.2.2000, Tiflati Ilias (CUI 065UKTM), nato in Marocco il 16.7.2002, avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Verona del 2.3.2023, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 2.3.2023 il GUP presso il Tribunale di Verona, su richiesta degli imputati ed acquisito il consenso del PM, ha applicato: ad Hakik Ayoube, in relazione al delitto a lui ascritto al capo 1), la pena di anni 2 di reclusione ed euro 400 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena; a Soufyni Salah, in relazione ai delitti di cui ai capi 1), 2) e 4), la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa; a Kanci Walid, in relazione ai delitti di cui ai capi 1) e 5), la pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione ed euro 1.000 di multa; a Tiflati Ilias, in relazione ai delitti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica, la pena di 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa;

2. ricorrono per cassazione tutti gli imputati, deducendo: 2.1 Hakik Ayoube, Tiflati Ilias e Soufyni Salah, con unico ricorso a firma dell'Avv. Giampaolo Cazzola, mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione di cui assumono il carattere apodittico e di mero stile quanto alla esclusione delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ed alla età del Soufyni, ritenuto diciannovenne sulla scorta del mero esame radiologico; 2.2 Kanci Walid, con ricorso a firma dell'Avv. Giampaolo Cazzola, violazione di legge con riferimento agli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. avendo il giudicante omesso di valutare la possibilità di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;

3. I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena (sulla cui nozione, cfr., da ultimo, Sez. U, del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01) o della misura di sicurezza.

In particolare, è pacifico che, in questa sede, ed in relazione ad una sentenza di applicazione concordata della pena, non è consentito lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. (cfr., Sez. F -, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv. 278337 - 01). Quanto all'età del Soufyni, è appena il caso di ricordare che l'esame radiografico del polso costituisce strumento idoneo ad accertare l'età dell'imputato in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva, ancorché diversamente indichino documenti di identità dei quali non si conosca l'efficacia identificativa e fidefacente (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 16946 del 20/03/2015, M., Rv. 263448 01;

Sez. 5 - , n. 8908 del 05/11/2021, Fall Baba, Rv. 282822 01; Sez. 5, n. 9493 del 19/10/2005, Duric, Rv. 233883 - 01).

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende